Terremoto centro-Italia: Inizia la ricostruzione di 24 scuole
18/01/2017
E’ stata pubblicata ieri, sul sito del commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, l’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 avente ad oggetto l’Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018. L’Ordinanza è stata dichiarata all’articolo 8 della stessa “provvisoriamente efficace” ed entra in vigore oggi stesso.
Con l’Ordinanza è approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici così articolato:
- a) costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV;
- b) riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018;
- c) affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018.
Per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici scolastici, gli stessi dovranno essere realizzati con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio.
Nell’allegato 1 all’Ordinanza stessa, in riferimento agli interventi di cui alla precedente lettera a) è stata individuata la costruzione di 24 scuole da ricostruire, di cui 16 nelle Marche, 2 in Abruzzo, 1 nel Lazio e 5 in Umbria.
Così come disposto all’articolo 2 dell’Ordinanza stessa, la progettazione sarà effettuata dal personale, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la Ricostruzione, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che potrà avvalersi del supporto assicurato dalle Istituzioni Universitarie.
In riferimento, poi, ai livelli di progettazione, allo stesso articolo 2 è precisato che, in applicazione delle previsioni di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’attività di progettazione è articolata soltanto nell’elaborazione del progetto definitivo e nell’elaborazione del progetto esecutivo.
Entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza e, quindi, entro il 27 gennaio 2017, i Comuni e le Province, proprietari degli immobili inseriti nell’elenco di cui all’allegato 1 devono provvedere alla conferma dell’individuazione delle aree, fornendo, laddove mancante, la documentazione attestante la fattibilità dell’intervento.
I Comuni e le Province, proprietari degli immobili di cui all’allegato 1, devono provvedere:
- entro venti giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza stessa, alla realizzazione del rilievo topografico, con restituzione grafica, dell’area destinata alla localizzazione del nuovo edificio;
- entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza stessa, alla redazione, d’intesa con le Regioni interessate, della relazione geotecnica/geologica relativa all’area destinata alla localizzazione del nuovo edificio;
- ove necessario entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza stessa, alla demolizione degli edifici ed al conferimento delle relative macerie in discarica;
- entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza stessa, nel caso di delocalizzazione in altra area dell’edificio, alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) a servizio delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici e strettamente inerenti gli interventi a realizzare, corredato da apposito piano finanziario.
Per la realizzazione degli interventi Invitalia svolge le funzioni di centrale unica di committenza. Nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti, si applica esclusivamente il Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016. La centrale unica di committenza provvede a pubblicare, unitamente al bando di gara, lo schema di contratto elaborato in conformità alla previsioni contenute nell’ordinanza stessa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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