Terremoto centro Italia, approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole
14/07/2017
È stata firmata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Vasco Errani, l'Ordinanza 11 luglio 2017, n. 33 recante "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche".
Il programma straordinario per la riapertura delle scuole
prevede:
a) interventi di riparazione, con adeguamento sismico, degli
edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che
consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018
(art. 1, comma 1, lett b) dell’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio
2017);
b) interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la
disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli
edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o
«E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno
scolastico 2017-2018;
c) nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle
scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico
secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le
costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero
dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da
realizzarsi a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nel rispetto
della vigente disciplina di settore in materia di edilizia
scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme
tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe
d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di
sicurezza antincendio;
d) nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle
scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall’anno scolastico
2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in
materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla
disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici
strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di
risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da
parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri
economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione
anziché dall’effettuazione dei soli interventi di riparazione con
adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme
tecniche per le costruzioni.
L'Ordinanza è formata da 10 articoli e un allegato comprendente l'elenco delle scuole paritarie su cui intervenire con urgenza:
- Articolo 1 - Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
- Articolo 2 - Attività di progettazione degli edifici scolastici
- Articolo 3 - Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche
- Articolo 4 - Contributo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica
- Articolo 5 - Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche
- Articolo 6 - Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti
- Articolo 7 - Modifica all’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017
- Articolo 8 - Disciplina di rinvio e di coordinamento
- Articolo 9 - Disposizione finanziarie
- Articolo 10 - Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Attività di progettazione degli edifici scolastici
Sulle scuole contenute nell'allegato 1 all'Ordinanza, considerata l'urgenza di procedere con le attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili devono provvedere all’elaborazione dei progetti degli interventi da sottoporre all’approvazione da parte del Commissario straordinario.
Per lo svolgimento dell’attività progettuali, gli enti proprietari degli immobili possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
- per importi inferiori a quelli delle soglie di rilevanza comunitaria (art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
- per importi superiori a quelli delle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attività di progettazione ammissibili a contributo è stimato in Euro 23.000.000,00.
Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche
Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico possono essere conferiti, esclusivamente, agli operatori economici di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei necessari requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, iscritti nell’Elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016.
Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi negli interventi relativi alle opere pubbliche:
- è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, a 50 milioni di euro;
- indipendentemente dall’importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici.
Tali limiti si applicano esclusivamente al conferimento di incarichi aventi ad oggetto le seguenti prestazioni: progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico ed alla relazione geologica, è pari a trenta.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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