Terremoto centro Italia: firmata l'Ordinanza n. 19/2017
12/04/2017
Disciplinati gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge.
Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 Vasco Errani ha, infatti, firmato l'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2017, n. 19 recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".
La nuova Ordinanza è costituita da 28 articoli e 3 allegati:
- Articolo 1 - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
- Articolo 2 - Tipologia degli interventi finanziabili
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Determinazione dei contributi
- Articolo 5 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo
- Articolo 6 - Modalità di calcolo del contributo
- Articolo 7 - Disciplina delle spese tecniche
- Articolo 8 - Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi
- Articolo 9 - Domanda di accesso ai contributi.
- Articolo 10 - Titolo edilizio
- Articolo 11 - Obblighi a carico dei beneficiari del contributo
- Articolo 12 - Concessione del contributo
- Articolo 13 - Esecuzione dei lavori
- Articolo 14 - Erogazione del contributo
- Articolo 15 - Aggregati edilizi
- Articolo 16 - Aggregati nei centri storici
- Articolo 17 - Edilizia in zone rurali
- Articolo 18 - Ruderi ed edifici collabenti
- Articolo 19 - Modifica del numero di unità immobiliari.
- Articolo 20 - Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici
- Articolo 21 - Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata
- Articolo 22 - Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici
- Articolo 23 - Contratti d’appalto
- Articolo 24 - Controlli
- Articolo 25 - Cumulabilità dei contributi
- Articolo 26 - Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia
- Articolo 27 - Norma finanziaria
- Articolo 28 - Efficacia
- Allegato 1 - Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
- Allegato 2 - Schema di Contratto d’appalto
- Allegato A
Entrando nel dettaglio, le disposizioni della nuova ordinanza sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Le Regioni e i Comuni possono, d’intesa, individuare porzioni di territorio ritenute ad elevata pericolosità sismica e idrogeologica ove gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo non sono autorizzati fino alla approvazione della perimetrazione delle aree soggette a piano attuativo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e),del decreto legge n. 189/2016, per le quali saranno adottate specifiche norme di intervento.
I contributi previsti dalla nuova ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d’uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.
Nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 189/2016, sono previsti contributi pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva. Negli altri Comuni, ai beneficiari che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è previsto un contributo pari al 50% del costo ammissibile. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.
Molto interessante l'allegato 1 all'Ordinanza che riporta soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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