Terremoto centro Italia: firmata l'Ordinanza n. 21/2017
04/05/2017
Disciplinata l'assegnazione dei contributi per le spese di trasloco e deposito temporaneo di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
È stata firmata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Vasco Errani, l'Ordinanza 28 aprile 2017, n. 21 recante "Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017".
L'Ordinanza è formata da 7 articoli e 1 allegato:
- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Oggetto, natura e determinazione del contributo
- Articolo 3 - Presentazione delle domande
- Articolo 4 - Istruttoria, determinazione e concessione del contributo
- Articolo 5 - Modifiche agli articoli 4 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 3 dell’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017
- Articolo 6 - Disposizioni finanziarie
- Articolo 7 - Entrata in vigore
- Allegato 1 - Domanda di richiesta di contributo per le spese di trasloco e deposito temporaneo
L'Ordinanza disciplina le modalità di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata. In particolare, il contributo è riconosciuto:
- in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del DPCM 5 maggio 2011 ( Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011), che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purché alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell'assegnatario, in caso di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del DPCM 5 maggio 2011 ( Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011), concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unità immobiliare.
Il contributo è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che per l’esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 2016.
In ogni caso, il contributo non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di Euro 1.500,00.
Presentazione delle domande
A pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere
presentata presso il Comune del luogo ove si trova l’unità
immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta
giorni dal pagamento delle spese relative all’attività di trasloco
e/o di deposito temporaneo. Alla domanda, redatta in conformità
all’allegato n. 1 alla ordinanza, devono essere allegati, a pena di
inammissibilità, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente l’indicazione degli
estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero
totale dell’abitazione, nonché la descrizione del numero e della
tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili ubicati, alla data
degli eventi sismici, nell’abitazione dichiarata inagibile e
sgomberata;
b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese
effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei
dei beni mobili e delle suppellettili;
c) copia dei documenti di trasporto;
d) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento
delle spese per il trasloco e/o per l’eventuale deposito
temporaneo;
e) copia dell’eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di
uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante
l’utilizzazione dell’unità immobiliare come abitazione
principale;
f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali
coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi
della presente ordinanza.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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