Terremoto centro Italia: firmata l'Ordinanza n. 22/2017

08/05/2017

È stata firmata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Vasco Errani, l'Ordinanza 4 maggio 2017, n. 22 recante " Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189".

L'Ordinanza è formata dai seguenti 6 articoli:

  • Articolo 1 - Ripartizione del personale assegnato alla struttura commissariale
  • Articolo 2 - Ripartizione del personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016
  • Articolo 3 - Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 - bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra le Province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici
  • Articolo 4 - Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 - bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici
  • Articolo 5 - Disposizione finanziaria
  • Articolo 6 - Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

In considerazione della necessità di dare urgente impulso alle procedure prodromiche all’assunzione del personale da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti parco nazionale e di assicurare, atteso il rilevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all’attività di ricostruzione, la piena funzionalità di dette Amministrazioni, nonché della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici speciali per la ricostruzione, l'ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace.

Ripartizione del personale assegnato alla struttura commissariale

Entrando nel dettaglio, in considerazione dell’entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna Regione, della varietà e della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario del governo ed agli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché della composizione dei medesimi Uffici:
a) le cento unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera a) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite tra la Struttura commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata:

  • 30 unità di personale alla Struttura commissariale centrale;
  • 8 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo;
  • 11 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;
  • 40 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
  • 11 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria;

b) le ottanta unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera b) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite tra la Struttura commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata:

  • 10 unità di personale alla Struttura commissariale centrale;
  • 4 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo;
  • 11 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;
  • 44 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
  • 11 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria;

c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono distribuite le quarantacinque unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione le seguenti percentuali:

  • il 6% all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo;
  • il 16% all’Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;
  • il 62% all’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
  • il 16% all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria.

Ripartizione del personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016

Ferme le previsioni di cui all’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3) e 3-bis) del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le risorse per le ulteriori unità di personale con profilo tecnico - ingegneristico previste dal sesto periodo del comma 1 del citato articolo 3 sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
b) per il 14% alla Regione Lazio;
c) per il 62% alla Regione Marche;
d) per il 14% alla Regione Umbria.

Sulla base delle richieste pervenute dalle Regioni, delle Province e dai Comuni e nel rispetto delle suddette percentuali, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascuna Regione, Provincia e Comune è autorizzato ad assumere con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, con l’individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti percentuali.

Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, gli Enti parco nazionale, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto legge n. 189 del 2016, provvedono a comunicare al Commissario straordinario il numero dell’unità di personale da assumere per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale.

Fermo il limite delle quindici unità complessive previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, attraverso apposita convenzione vengono determinati il numero ed il profilo professionale delle unità di personale che ciascun Ente parco è autorizzato ad assumere, nonché le modalità di finanziamento delle nuove assunzioni.

Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 - bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra le Province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici

Le unità di personale, previste dall’articolo 50 – bis, comma 3 - sexies del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, vengono suddivise tra le Province interessate dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella misura di seguito indicata:
a) otto unità per le Province della Regione Abruzzo;
b) dieci unità per le Province della Regione Lazio;
c) quarantadue unità per le Province della Regione Marche;
d) dieci unità per le Province della Regione Umbria.

Sulla base delle medesime proporzioni previste, viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascuna Provincia interessata dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3- bis, 3-ter e 3-sexies del citato articolo 50 – bis, nel limiti percentuali ivi previsti.

Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascuna delle Province indicate dai precedenti commi provvede a comunicare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, le unità di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale.
Scaduto il termine, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere ovvero con le quali stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l’individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati.

Con riguardo ai limiti previsti per l’effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.

Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 - bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici

Ferme le previsioni di cui all’ordinanza commissariale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente articolo 3, con riguardo al personale assegnato alle Province, le ulteriori unità di personale previste dall’articolo 50 – bis, comma 1 del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
b) per il 14% alla Regione Lazio;
c) per il 62% alla Regione Marche;
d) per il 14% alla Regione Umbria.

Sulla base delle medesime percentuali viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascun Comune è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3- bis e 3-ter del citato articolo 50 – bis.

Con riferimento al suddetto personale non si applica il divieto previsto dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 6 del 2016.

Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Comune provvede a comunicare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, le unità di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale.
Scaduto il termine, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere ovvero con la quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l’individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati.

Con riguardo ai limiti previsti per l’effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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