Terremoto centro Italia: il manuale della ricostruzione per i privati e le aziende

19/12/2017

Al fine di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016/17 del centro Italia, la Struttura Commissariale del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016 ha messo a punto il “Manuale per la ricostruzione”.

Il manuale è un vero e proprio vademecum che guida i privati alla presentazione della domanda per la ricostruzione della propria abitazione o attività produttiva, orientandoli nel mondo delle norme e delle procedure da rispettare.

Il manuale tratta distintamente i due casi di ricostruzione provata per:

  • abitazioni
  • attività produttive

La ricostruzione privata: abitazioni

Il contributo per la ricostruzione privata:

  • può essere pari al 100% nei casi di inagibilità in seguito ai terremoti 2016/2017 del centro Italia di:
    • Abitazione principale (prima casa);
    • Abitazione non principale (seconda casa) dentro o fuori dal cratere, purché all’interno di centri storici o borghi caratteristici.
  • può essere pari al 50% nel caso di inagibilità dell’abitazione non principale (seconda casa) fuori dal cratere, fuori dai centri storici, fuori dai borghi caratteristici.

Si ha diritto al contributo per la ricostruzione se:

  • l’immobile è stato danneggiato lievemente o gravemente dal sisma;
  • se si è il proprietario/usufruttuario/familiare/titolare di diritti reali di garanzia di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma che risultavano:
    • Adibite ad abitazione;
    • Concesse in locazione con contratto di affitto;
    • Concesse in comodato;
    • Adibite ad attività di impresa;
    • Seconde case.

Il proprietario non deve anticipare alcuna spesa.

Requisiti oggettivi

  • Scheda Aedes compilata dalle squadre della Protezione Civile con esito di inagibilità;
  • Ordinanza sindacale di inagibilità.

Oppure

  • Scheda Fast con esito di non utilizzabilità;
  • Scheda Aedes con esito di inagibilità compilata dal tecnico privato entro il 31 marzo 2018;
  • Ordinanza sindacale di inagibilità.

L’intervento deve essere unico per l’intero edificio. Quindi se l’abitazione è parte di un immobile più grande (ad esempio condominio) deve essere presentata una sola domanda di contributo.

COSA DEVI FARE?

I) Devi dare l’incarico a un professionista (Per ogni edificio il proprietario, o i proprietari congiuntamente, affidano l’incarico ad un unico professionista) che sia:

  • Abilitato;
  • Iscritto all’Elenco Speciale (Art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.).

Il professionista deve:

  • Attestare il livello di danno in base a quanto definito dalle Ordinanze del Commissario. In particolare, deve periziare il livello di danno dell’immobile, se lieve o grave;
  • Progettare l’intervento da realizzare per ripristinare l’immobile.

II) Devi scegliere una banca convenzionata

Tutte le banche convenzionate sono rese note sul sito internet dell’Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it), dove troverai un elenco delle banche aderenti alla Convenzione ABI-CDP “Plafond Sisma Centro Italia”, che possono erogare i finanziamenti agevolati per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

III) Devi presentare la domanda di contributo

A compilare la domanda deve essere il tecnico incaricato che la presenterà all’Ufficio Speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica MUDE.

Per i danni gravi, in assenza di predisposizione della procedura informatica, la domanda può essere inviata attraverso la PEC, Posta certificata.

Potrai cominciare i lavori solo dopo che, a seguito della presentazione della domanda, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione avrà riconosciuto il contributo che ti spetta.

Per i danni lievi, invece, la sola richiesta di contributo già vale come titolo abilitativo edilizio.

È possibile iniziare subito i lavori solo nei casi previsti dall’art. 8 del D.L.189/2016.

I cittadini possono richiedere anche il contributo per il trasloco ed il deposito temporaneo dei mobili a condizione che l’abitazione sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità totale.

La ricostruzione privata: attività produttive

Il contributo per le attività produttive vale per edifici ad uso produttivo con attività in essere al momento dei terremoti 2016/2017 del centro Italia.

Può essere pari al 100% nei casi di:

  • Spese per gli interventi su immobili e per gli interventi di delocalizzazione definitiva;
  • Riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili ad uso produttivo;
  • Delocalizzazione temporanea dell’attività.

Può essere pari all’80% nei casi di:

  • Spese per il ripristino dei beni strumentali;
  • Ripristino e/o riacquisto di beni mobili strumentali.

Può essere pari al 60% nei casi di:

  • Spese per il ripristino delle scorte;
  • Ripristino di scorte;
  • Acquisto di materie prime e sussidiarie;
  • Ripristino dei semilavorati e prodotti finiti;
  • Risanamento del danno economico subito da prodotti in corso di lavorazione o di stoccaggio.

Come viene erogato?

Viene erogato direttamente dall’istituto di credito, sotto forma di credito d’imposta, all’impresa esecutrice e ai professionisti incaricati, ad eccezione delle delocalizzazioni per affitto pagate all’imprenditore direttamente dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

Il proprietario non deve anticipare alcuna spesa.

Ne hai diritto se la tua attività produttiva è stata danneggiata - lievemente o gravemente - dal sisma 2016/2017 del centro Italia. Se possiedi un’impresa, sei proprietario o conduttore di unità immobiliari danneggiate dal sisma 2016/2017 del centro Italia.

Possono accedere al contributo le imprese, i proprietari o i conduttori di unità immobiliari ad uso produttivo danneggiate dal sisma.

In particolare: industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS e i centri di assistenza fiscale.

Requisiti soggettivi per l’Impresa

  • Attiva;
  • Iscritta al registro delle imprese;
  • Regolarmente costituita;
  • Non sottoposta a procedure di fallimento o di liquidazione;
  • In regola con gli obblighi contributivi;
  • In regola con gli obblighi normativi;
  • Adempiente agli obblighi previsti in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili.

Requisiti oggettivi per l’Impresa

  • Scheda Aedes compilata dalle squadre della Protezione Civile con esito di inagibilità;
  • Ordinanza sindacale di inagibilità.

Oppure

  • Scheda Fast con esito di non utilizzabilità;
  • Scheda Aedes con esito di inagibilità compilata dal tecnico privato entro il 31 marzo 2018;
  • Ordinanza sindacale di inagibilità.

COSA DEVI FARE?

I) Devi dare l’incarico a un professionista (Per ogni edificio il proprietario, o i proprietari congiuntamente, affidano l’incarico ad un unico professionista) che sia:

  • Abilitato;
  • Iscritto all’Elenco Speciale (Art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.).

Il professionista deve:

  • Attestare il livello di danno in base a quanto definito dalle Ordinanze del Commissario. In particolare, deve periziare il livello di danno dell’immobile, se lieve o grave;
  • Progettare l’intervento da realizzare per ripristinare l’immobile.

II) Devi scegliere una banca convenzionata

L’Associazione Bancaria Italiana aggiorna e rende noto sul proprio sito internet (www.abi.it) l’elenco delle banche aderenti alla Convenzione ABI-CDP “Plafond Sisma Centro Italia”, che possono erogare i finanziamenti agevolati per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

III) Devi presentare la domanda di contributo

A compilare la domanda deve essere il tecnico incaricato che la presenterà all’Ufficio Speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica MUDE.

Per i danni gravi, in assenza di predisposizione della procedura informatica, la domanda può essere inviata attraverso la PEC, Posta certificata.

Potrai cominciare i lavori solo dopo che, a seguito della presentazione della domanda, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione avrà riconosciuto il contributo che ti spetta.

Per i danni lievi, invece, la sola richiesta di contributo già vale come titolo abilitativo edilizio. È possibile iniziare subito i lavori solo nei casi previsti dall’art. 8 del D.L.189/2016.

È possibile richiedere anche il contributo per la delocalizzazione temporanea, ai fini della ripresa dell’attività economica fino al ripristino dell’immobile danneggiato:

  • Per stalle, fienili e depositi danneggiati, ai sensi dell’Ordinanza n. 5/2016;
  • Per le altre attività economiche, ai sensi dell’Ordinanza n. 9/2016.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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