Terremoto e Protezione civile: Prima ordinanza con riferimenti non validi
29/08/2016
A seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari e della delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha emanato l’Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”.
L’ordinanza è composta dai seguenti 7 articoli:
- art. 1 - Coordinamento degli interventi
- art. 2 - Modello operativo
- art. 3 - Contributi autonoma sistemazione
- art. 4 - Disposizioni finanziarie
- art. 5 - Deroghe
- art. 6 - Occupazioni d’urgenza
- art. 7 - Sospensione dei mutui.
Nell’articolo 1 è precisato che il Capo del Dipartimento della Protezione civile deve assicurare il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sismico, nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, secondo il modello operativo indicato all’articolo 2.
I Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci interessati si avvalgono delle rispettive strutture organizzative. La Struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attua gli interventi nell’ambito del coordinamento di cui al presente comma.
I precedenti soggetti assicurano la realizzazione:
- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
Gli stessi soggetti provvedono nell’ambito degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle risorse finanziarie relative al primo stanziamento di 50 milioni di euro.
All’articolo 2 è precisato che Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi mediante l’istituzione, con proprio provvedimento, di una Direzione di Comando e Controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate. La Dicomac promuove l’attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed opera in raccordo con i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio.
Nell’ordinanza all’articolo 3 è stabilito che i comuni curino l’istruttoria per l’assegnazione del contributo di autonoma sistemazione destinato alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto. Il contributo è di € 200,00 al mese per ogni persona che risiede nell'abitazione e comunque fino ad un massimo di € 600,00 mensili. Se il nucleo familiare è composto da una sola persona, il contributo è di € 300,00. Nel caso in cui siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuna della persone indicate, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per famiglia.
All’articolo 4 l’ordinanza, riprendendo quanto previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto, prevede che per l’utilizzo dei 50 milioni siano istituite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate.
Spicca nell’articolo 5 (relativo alle deroghe) la deroga al “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, 13, 20, 29, 33, 37, 57, 112, 114, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, nonché alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, tuttora vigenti, per la parte strettamente connessa. Peccato, però che il d.lgs. n. 163/2006 sia stato già abrogato dall’articolo 217 comma 1, lettera e) del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50/2016) che, tra l’altro, l’articolo 216 non contiene alcuna disposizione transitoria al citato d.lgs. n. 163/2006 e riteniamo, quindi, che il citato articolo 5 contenga riferimenti non validi.
Così come stabiluito all'articolo 6, per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d’urgenza e alle eventuali espropriazioni con l’adozione di un decreto di occupazione d’urgenza.
I titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, possono richiedere, secondo quanto previsto dall’articolo 7 dell’ordinanza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. L’agevolazione è prevista anche per gli edifici destinati alla gestione di attività di commerciale ed economica.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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