Testo Unico Apprendistato, prime indicazioni sul regime transitorio e sul regime sanzionatorio

16/11/2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di fornire le prime indicazioni operative sulla disciplina del contratto di apprendistato, ha pubblicato la Circolare 11 novembre 2011, n. 29 recante "D.Lgs. n. 167/2011 - T.U. apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio".

La Circolare, in particolare, si sofferma ad analizzare due dei profili di maggiore rilievo previsti dal decreto legislativo: il regime transitorio e quello sanzionatorio, fornendo le necessarie indicazioni al personale ispettivo ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni in questione.

Regime transitorio
In riferimento al regime transitorio, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, al fine di limitare la perpetuazione della vecchia disciplina dell'apprendistato, le Regioni possono applicare le regolazioni vigenti fino al 25 aprile 2012 e successivamente dovranno obbligatoriamente utilizzare la disciplina prevista dal nuovo Testo Unico dell'Apprendistato (TUA) di cui al D.Lgs. n. 167/2011.

Entrando nel dettaglio, il Ministero ha chiarito l'applicazione della norma nel periodo transitorio in riferimento alle diverse tipologie di apprendistato:
  • l'avvio dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, di cui all'art. 3 del TUA, è condizionato all'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome. Durante la fase transitoria e solo nelle Regioni che abbiano stipulato le necessarie intese con i Ministeri competenti, risulterà possibile assumere minori per l'espletamente del diritto-dovere di istruzione e formazione.
  • l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all'art. 4 del TUA, potrà essere operativo secondo la nuova disciplina già nella fase transitoria, ma solo nel caso in cui sia la singola Regione, sia la contrattazione collettiva di riferimento (accordi interconfederali) abbiano recepito la riforma e disciplinato i profili di rispettiva competenza;
  • l'apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all'art. 5 del TUA, può essere immediatamente attivato tramite intese ad hoc stipulate tra il singolo datore di lavoro e l'istituzione formativa e/o di ricerca prescelta.

Regime sanzionatorio.
Il comma 1, art. 7 del TUA prevede che, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui l'unico responsabile sia il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, lo stesso datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Dunque:
  • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni dell'azienda previsti dalla regolamentazione regionale e/o non effettuerà quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione regionale con riferimento alla offerta formativa pubblica;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali e/o non effettuerà la formazione interna che, secondo il TUA, è svolta sotto la responsabilità dell'azienda;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca - la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi anche esterni all'azienda previsti dalla regolamentazione regionale. Una maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro si avrà evidentemente laddove l'alto apprendistato sia attivato, in assenza di regolamentazioni regionali, sulla base di apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associate con le Università, gli ITC e le istituzioni formative o di ricerca.

A cura di Ilenia Cicirello


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