Testo Unico Edilizia e Laboratori di prova: contenziosi in arrivo dopo la nuova Disciplina delle Costruzioni?
di Giacomo Mecatti - 10/12/2020
È in dirittura d'arrivo il nuovo "Testo Unico" sull'edilizia che prenderà il nome di "Disciplina delle Costruzioni" e metterà in pensione norme storiche come la legge 1086/71 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e la legge 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche): una nuova norma unitaria non priva, almeno nell'attuale bozza (quasi definitiva), di aspetti che potrebbero porgere il fianco a futuri contenziosi.
Testo Unico Edilizia e laboratori autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Come spesso capita quando si vuole riorganizzare un settore complesso come quello che riguarda il costruito esistente, il rischio di commettere errori è dietro l'angolo. Vediamo quanto concerne i laboratori autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Partiamo da un breve riepilogo di quanto avvenuto, su questo tema, nell'ultimo anno e mezzo.
Nel giugno 2019 il D.L. “Sblocca Cantieri” (legge n.55/2019) ha modificato l’art.59 del DPR 380/01, in particolare andando ad istituire (art.59, comma 2, lettera cbis) i laboratori per "prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti", nel dicembre 2019 viene emessa la Circolare 633/STC "Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001" che appunto dettaglia e specifica i requisiti di tale nuova figura di laboratori, gli unici autorizzati ad operare sul costruito esistente; come si legge ad inizio circolare: «Tale settore di autorizzazione, di nuova introduzione, si affianca ai settori già precedentemente attivi inerenti i laboratori per l’effettuazione:
- delle prove sui materiali da costruzione;
- delle prove su terre e rocce,
regolati, rispettivamente, dalle Circolari 7617/STC e 7618/STC del 8 settembre 2010».
Gli ambiti di attività di questi nuovi laboratori sono poi ulteriormente specificati all'interno della circolare in: Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura (Settore “A”), Prove su strutture metalliche e strutture composte (Settore “B”), Prove dinamiche sulle strutture (Settore "C").
Quindi sono state già apportate profonde modifiche al Testo Unico, affermando l'importanza della nuova figura di laboratori.
I Laboratori nella nuova bocca di Disciplina delle Costruzioni
La recente (bozza) della "Disciplina delle costruzioni",
affronta in maniera ancora più organica il tema (art. 73, comma 3
del nuovo testo, di seguito riportato nella versione in bozza ad
oggi disponibile), affermando che: «Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio
decreto, ai sensi del presente Capo, altri laboratori ad eseguire e
certificare:
a) prove sui materiali da costruzione, in
laboratorio ed in sito;
b) indagini e controlli non distruttivi su
strutture e costruzioni esistenti;
c) indagini geognostiche in sito dirette, compresi il prelievo dei
campioni e le prove in sito;
d) prove di laboratorio su terre e rocce;
e) prove sui conglomerati bituminosi, in laboratorio ed in
sito».
Disciplina delle Costruzioni e Laboratori: i problemi
Viene quindi sì ben delineato un ambito distinto e diverso delle varie forme di laboratorio ed in particolare per ciò che riguarda il costruito esistente, ma introducendo anche qualche possibile frainteso.
Infatti: il vecchio "Testo unico" (art.59, comma 2), alla lettera a parla di laboratori per "prove sui materiali da costruzione", la nuova "Disciplina" specifica invece per prove in "laboratorio ed in sito"; ed ancora: la lettera cbis precedente parla di laboratori per "prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti" mentre la nuova lettera b indica per "indagini e controlli non distruttivi su strutture e costruzioni esistenti"… sottigliezze lessicali, si dirà, ma che potranno ingenerare un po' di confusione se non addirittura, un domani, conflitto di competenze e possibili contenziosi.
Se è infatti chiaro come la volontà del Ministero (per quanto già detto riguardo al lungo iter che ha portato alla creazione della nuova figura di laboratori) sia quello di istituire un nuovo ed unico laboratorio operante sul costruito esistente, dall'altro l'aver specificato anche per i laboratori lettera a la frase "in sito", potrebbe far pensare che anche questi possano operare sull'esistente, ma così non è.
L'art.70 (sempre della citata bozza), specifica che le
costruzioni esistenti sono quelle che: «abbiano le
strutture completamente realizzate e per le quali sia
stato rilasciato il certificato di collaudo statico ai sensi
delle Norme Tecniche vigenti all’epoca della costruzione;
b) in assenza del collaudo statico, o perché non previsto all’epoca
della costruzione o perché comunque non rilasciato, abbiano le
strutture in elevazione e le strutture degli orizzontamenti e della
copertura completamente realizzate;
c) quelle prive di alcune parti strutturali, eventualmente crollate
o demolite, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza».
Insomma nella terminologia della nuova "Disciplina delle costruzioni" non sembrerebbe esserci dubbio sul fatto che solo i laboratori della nuova lettera b (cioè quelli nati a partire dalla circolare 633/STC: art.59, c.2, lettera cbis DPR380/01) saranno autorizzati ad operare sulle costruzioni esistenti.
Ugualmente un po' di confusione potrebbe ingenerare il fatto che per i nuovi lettera a si parli di "prove", mentre per i nuovi lettera b di "indagini e controlli": nelle NTC2018 e nella Circolare 2019, “prove” e “indagini” sono termini quasi complementari e la Circolare sembra dare un concetto più esteso delle "indagini" solo nel caso delle costruzioni in muratura e legno.
Disciplina delle Costruzioni e Laboratori: la soluzione proposta
È evidente che si debba correre ai ripari prima
che il testo finale si cristallizzi con tali errori; sarebbe
infatti sufficiente una correzione come segue:
a) laboratori per prove sui materiali da costruzione in
laboratorio;
b) laboratori per prove, indagini e controlli su
strutture e costruzioni esistenti.
Insomma "problemi di lessico" ma che potrebbero portare a futuri contenziosi molto seri.
A cura di Ing. Giacomo Mecatti
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