Testo Unico Edilizia e Regione Siciliana: sarà colpa degli anni bisestili?
di Nunzio Santoro - 27/07/2020
Era il 2016 (anno bisestile) quando nel caldo agosto siciliano sulla GURS 19 agosto 2016, n. 36, S.O. n. 29, veniva pubblicata la L.R. n. 16 del 10/08/2016 relativa al “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.” In molti pensarono che 15 anni (o meglio 13 considerato che il DPR n. 380/2001 è entrato in vigore nel resto d’Italia a giugno del 2003) erano stati sufficienti perché la Sicilia decidesse di allinearsi, nel campo edilizio, alla normativa nazionale.
Regione Siciliana e recepimento del Testo Unico Edilizia
Il recepimento del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia TUE), come ormai sanno anche i non addetti ai lavori, è avvenuto attraverso un parziale recepimento dinamico (99 articoli) ed un recepimento con modifiche (15 articoli, che nel Titolo II sono riscritti rispetto al testo nazionale). Inoltre, al Titolo III, la L.R. n. 16/2016 ha introdotto 14 articoli con ulteriori disposizioni in materia edilizia (ma non stavamo recependo un Testo Unico????).
Il Testo Unico Edilizia Regione Sicilia (TUERS)
Quasi da subito, con lo sforzo di alcuni, cominciò a circolare il TUERS (Testo Unico Edilizia Regione Sicilia).
Fu subito evidente che qualcosa non funzionava e che era necessario un intervento chiarificatore su refusi presenti nella legge, sulla sua applicazione ed attuazione (si pensi all’immediata entrata in vigore dello Sportello unico dell’edilizia a far data dal 03/09/2016, ovvero dopo 15 giorni dalla pubblicazione della L.R. n. 16/2016) e come ci si doveva interfacciare con il “mondo” delle norme siciliane non espressamente abrogate dall’art. 30 della L.R. n. 16/2016 (forse era troppo difficile definire cosa abrogare e cosa no, e per questo il legislatore ha demandato tale compito ai fruitori della L.R. n. 16/2016, ovvero ai liberi professionisti ed agli uffici tecnici delle amministrazioni comunali).
A seguire l’impugnativa costituzionale da parte del Governo nazionale di alcuni articoli della L.R. n. 16/2016 (dei quali la corte costituzionale con sentenza n. 232 del 08/11/2017 ha dichiaro illegittimi l’art. 3 comma 2 lett. f), l’art. 14 comma 1 e 3 e l’art. 16 comma 1 e 3).
La semplificazione con CIL, CILA, SCIA e PdC
Comunque, ciò nonostante, per qualche mese la Sicilia si è allineata al resto dell’Italia almeno per quanto riguarda la filosofia della norma ed i titoli abilitativi che normavano i lavori edilizi, ovvero CIL, CILA, SCIA e PdC.
Ma a livello nazionale la modifica alla norma è sempre in agguato, e con il D.lgs n. 222 del 25/11/2016 (noto come SCIA 2) sono state apportate delle sostanziali modifiche al DPR n. 380/2001 ed alla sua filosofia (non sono più residuali gli interventi di SCIA, leggera e pesante, rispetto a quelli di CIL, CILA e Pdc, ma sono ora residuali gli interventi di CILA). Ci si rende subito conto delle problematiche relative all’applicazione di detto Decreto legislativo al T.U.E.R.S. (Testo Unico dell’Edilizia in Sicilia), derivanti dal fatto che laddove gli articoli del Testo Unico nazionale, recepiti con modifiche dal Titolo II della L.R. n. 16/2016, ed oggetto di modifiche da parte del D.lgs n. 222/2016, non si potevano recepire direttamente ma avevano bisogno di un intervento legislativo regionale, a differenza quelli recepiti dinamicamente dalla norma regionale (vedi Titolo I L.R. n. 16/2016) che si applicavano immediatamente.
Le contraddizioni e le complicazioni siciliane
Si è venuto quindi a creare un quadro normativo, applicabile in Sicilia, non articolato, in parte monco, contraddittorio e spesso sovrapponibile, dove sopravvive la CIL e la DIA (che di fatto si sovrappone alla SCIA alternativa al permesso di costruire), titoli non più previsti a livello nazionale. Tale sopravvivenza dei citati Titoli è sancita dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 237 del 124/06/2017 e dal successivo decreto assessoriale n. 186/GAB del 19/06/2017 che ha approvato i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia.
Le complicazioni sono cresciute con le altre modifiche apportate da norme nazionali al DPR n. 380/2001 . Tra queste quelle apportate con il D.L. n. 32 del 18.04.2019 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 14 giugno 2019, n. 55 (del quale se ne è parlato in un altro articolo) e per ultimo dal neonato D.L. n. 76 del 16/07/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O.
Le modifiche a colpi di Decreto Legge
Tralasciando la cattiva abitudine di modificare le normative, ed in particolare quelle edilizie, con i D.L. che, se non convertiti in legge esplicano i loro effetti per soli 60 giorni (tempo di vita del DL), mentre se convertiti in legge, come succede quasi sempre con la legge di conversione, con un contenuto diverso dal DL originario e spesso con modifiche sostanziali.
Come si recepiscono in Sicilia le modifiche del Decreto Semplificazioni?
Anche per il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) si è costretti a ripetere quanto già segnalato in precedenza sull’applicabilità delle modifiche introdotte al DPR n. 380/2001 alla norma Siciliana (TUERS).
Dei 13 articoli (artt. 2-bis, 3, 6, 9-bis, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 23-ter, 24 e 34) del DPR n. 380/2001 modificati dall’art. 10 del DL. 70/2016 e su uno di nuova introduzione (art. 34-bis), si ritiene che in Sicilia si può contare (applicare) solo su 7 articoli (artt. 2-bis, 3, 9-bis, 14, 20, 23-ter, 24), ovvero su quelli recepiti dinamicamente.
In questa cornice già complicata, essendo anche il 2020 anno bisestile la Regione Siciliana, dopo 4 lunghi anni dalla pubblicazione della L.R. n. 16/2016, il 21/07/2020 ha evaso in IV Commissione “Ambiente Territorio e Mobilità” il testo del DDL (669-140-553) di riforma della L.R. n. 16/2016 ed ha inviato il testo all’aula parlamentare per il completamento dell’iter.
Regione Siciliana: rischio “pantano” normativo
La tanto auspicata modifica della L.R. n. 16/2016 (richiesta a gran voce e promessa da tempo) sembra però partire zoppa laddove nell’iter seguito in IV Commissione (solo per una questione temporale) non si sarà potuto tenere conto delle modifiche introdotte da ultimo dal DL. 76/2016 al DPR n. 380/2001 (ed ahinoi da quelle che potrebbero esserci con la legge di conversione??). Si rischia di rimanere impantanati, mentre assistiamo alla evoluzione (???) della normativa in campo edilizio ed al proliferare di leggi, norme, regolamenti e «prassi», sia nazionali che regionali (ed anche locali) che stanno determinando un frammentarietà del quadro normativo all’interno del quale con grande difficoltà gli operatori del settore, obtorto collo, devono svolgere la loro attività, cercando di evitare spiacevoli «incidenti» di percorso. Sembra si stia andando in direzione opposta rispetto a quella auspicata evoluzione che doveva essere improntata su criteri di proporzionalità e ragionevolezza e che doveva realizzare una concreta trasparenza, una semplificazione e un reale snellimento delle procedure e dei procedimenti.
Forse come sollecitato da molti sarebbe stato meglio applicare in toto il DPR n. 380/2001 , con una legge di recepimento regionale formata da un solo articolo:
Art. 1 (Disposizioni in materia di edilizia)
Il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, e successive modifiche ed integrazioni, si applica integralmente nella Regione Siciliana. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con il dpr 380/2001.
Allo stato di una cosa sola sembra esserci certezza: il prossimo anno bisestile sarà nel 2024. Ne riparleremo nuovamente allora. Speriamo bene.
A cura di ing. Nunzio Santoro
© Riproduzione riservata
- Tag: