Tirocini formativi e di orientamento: dal Ministero del Lavoro le risposte alle domande più frequenti
30/09/2011
In riferimento alla circolare n. 24 del 12 settembre 2011 e a
seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, il
Ministero del Lavoro ha reso disponibile una sezione dedicata alle
domande più frequenti (FAQ) relative ai livelli essenziali di
tutela in materia di tirocini formativi e alla nuova disciplina in
materia di stage prevista dall'art. 11 del DL n. 138/2011.
Riportiamo di seguito le più interessanti.
È possibile prorogare fino a 12 mesi un tirocinio attivato precedentemente al 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L. 138/2011?
Come già chiarito con circolare n. 24/2001 i tirocini attivati o prorogati prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto proseguono in base alla vecchia disciplina e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Per quanto concerne le proroghe successive al 13 agosto 2011 si applica, invece, la nuova disciplina secondo la quale i tirocini dovranno avere una durata complessiva in ogni caso non superiore a sei mesi. L'attivazione del tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell'atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio.
È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare nei confronti di studenti?
Secondo quanto chiarito con circolare n. 24/2011 sono esclusi dalla disciplina di cui all'art. 11 del D.L. n. 138/2011 i c.d. tirocini curriculari. Per tirocini curriculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In altri termini sono esclusi dall'intervento i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Ciò non esclude che nei confronti di studenti non siano ammissibili tirocini extra curriculari, atteso che la circolare n. 24/2011 ha già chiarito che "i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi".
È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica?
In tal caso l'attivazione del tirocinio appare possibile in quanto il soggetto beneficiario è già in possesso di diploma senza che assuma un particolare rilievo la circostanza che lo stesso prosegua gli studi per il conseguimento della laurea specialistica.
La Provincia ha attivato in data successiva al 13/8/2011 alcuni tirocini di formazione ed orientamento per soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.L. 138/2011. Le richieste di attivazione dei suddetti tirocini erano pervenute alla Provincia prima del 13/8 e l'istruttoria è stata definita antecedentemente alla stessa data. Le Convezioni sono state, però, sottoscritte e i tirocini attivati in data successiva. Cosa si intende nella circolare 24/2011 quando si parla di "tirocini formalmente approvati prima del 13 agosto" ai quali non si applicano le disposizioni del decreto legge? Può ritenersi sufficiente una relazione dalla quale risulta che l'istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di tale data?
L'attivazione del tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell'atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio. Appare pertanto sufficiente "una relazione dalla quale risulta che l'istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di tale data".
In assenza di una regolamentazione regionale può la Provincia attivare tirocini di formazione ed orientamento in favore di disoccupati e inoccupati e a quali condizioni?
In assenza di regolamentazione regionale, i tirocini extra curriculari possono essere attivati dalle Province e, come espressamente previsto dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 138/2011, trova applicazione l'art. 18, L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione (D.M. n. 142/1998).
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Riportiamo di seguito le più interessanti.
È possibile prorogare fino a 12 mesi un tirocinio attivato precedentemente al 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L. 138/2011?
Come già chiarito con circolare n. 24/2001 i tirocini attivati o prorogati prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto proseguono in base alla vecchia disciplina e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Per quanto concerne le proroghe successive al 13 agosto 2011 si applica, invece, la nuova disciplina secondo la quale i tirocini dovranno avere una durata complessiva in ogni caso non superiore a sei mesi. L'attivazione del tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell'atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio.
È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare nei confronti di studenti?
Secondo quanto chiarito con circolare n. 24/2011 sono esclusi dalla disciplina di cui all'art. 11 del D.L. n. 138/2011 i c.d. tirocini curriculari. Per tirocini curriculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In altri termini sono esclusi dall'intervento i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Ciò non esclude che nei confronti di studenti non siano ammissibili tirocini extra curriculari, atteso che la circolare n. 24/2011 ha già chiarito che "i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi".
È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica?
In tal caso l'attivazione del tirocinio appare possibile in quanto il soggetto beneficiario è già in possesso di diploma senza che assuma un particolare rilievo la circostanza che lo stesso prosegua gli studi per il conseguimento della laurea specialistica.
La Provincia ha attivato in data successiva al 13/8/2011 alcuni tirocini di formazione ed orientamento per soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.L. 138/2011. Le richieste di attivazione dei suddetti tirocini erano pervenute alla Provincia prima del 13/8 e l'istruttoria è stata definita antecedentemente alla stessa data. Le Convezioni sono state, però, sottoscritte e i tirocini attivati in data successiva. Cosa si intende nella circolare 24/2011 quando si parla di "tirocini formalmente approvati prima del 13 agosto" ai quali non si applicano le disposizioni del decreto legge? Può ritenersi sufficiente una relazione dalla quale risulta che l'istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di tale data?
L'attivazione del tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell'atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio. Appare pertanto sufficiente "una relazione dalla quale risulta che l'istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di tale data".
In assenza di una regolamentazione regionale può la Provincia attivare tirocini di formazione ed orientamento in favore di disoccupati e inoccupati e a quali condizioni?
In assenza di regolamentazione regionale, i tirocini extra curriculari possono essere attivati dalle Province e, come espressamente previsto dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 138/2011, trova applicazione l'art. 18, L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione (D.M. n. 142/1998).
A cura di Gabriele
Bivona
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