Titoli edilizi e diritto di terzi: entro quando si possono impugnare?
di Redazione tecnica - 18/12/2020
Calendario e calcolatrice alla mano: oggi ci occupiamo dei termini di presentazione di un ricorso per quanto riguarda gli interventi ritenuti abusivi. Lo facciamo analizzando la sentenza del Consiglio di Stato n. 7887 del 10 dicembre 2020 che entra nel merito del diritto di terzi ad impugnare un titolo edilizio.
I termini di impugnazione di un titolo edilizio
Per i giudici, "è incontestabile che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio, anche non espresso, quale la dia (oggi scia) da parte di terzi rileva la percezione dell’effetto lesivo, la quale a sua volta si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ovvero, come nel caso analizzato, in relazione al suo contenuto specifico". Quindi il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia, è individuato, secondo la giurisprudenza, a seconda dei casi nell’inizio dei lavori, "ove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area di interesse; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), nel loro completamento e grado di sviluppo, tali da rendere palese l’esatta dimensione, nonché la finalità dell’erigendo manufatto".
Quanto detto, si legge nella sentenza "ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (ad esempio, così come disposto dagli articoli 20, comma 6, e 27, comma 4, del testo unico dell'edilizia, il Dpr numero 380/2001) avuto riguardo alla presenza in loco del cartello dei lavori, nel caso di specie non contestata, specie se munito di “rendering” e indicazione puntuale del titolo edilizio, ovvero all’effettiva comunicazione tramite pubblicazione all’albo pretorio del comune del suo rilascio, ma anche all’entità del tempo trascorso fra l’inizio dei lavori e la proposizione del ricorso o all’effettiva residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori". Per contro, chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio "ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale".
Quando si può proporre annullamento
Il consiglio di Stato ha specificato che al fine di valutare il rispetto del termine decadenziale per proporre l’azione di annullamento, "laddove si contesti il quomodo dell’edificazione, può essere necessaria l’effettiva conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s’intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici". L’inizio dei lavori "segna il dies a quo per la tempestiva proposizione del ricorso, laddove si contesti invece l’edificazione". Inoltre, "la richiesta di accesso agli atti non è idonea a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro deve essere salvaguardato quello del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali".
Il caso analizzato
Nel caso analizzato, per i giudici è inconfutabile che gli appellanti erano a conoscenza dei titoli edilizi da epoca ben anteriore alla richiesta di accesso agli atti, o quanto meno erano in condizione di poterli conoscere, se solo si fossero tempestivamente attivati per chiederne la visione. "Appare infatti provato che hanno praticamente “accompagnato” il procedimento - si legge nella sentenza - affiancando le parti avverse nel tentativo di addivenire ad una soluzione condivisa, avendo piena contezza dell’avvio dei lavori, senza tuttavia preoccuparsi di verificarne la lamentata potenziale lesività dei propri interessi".
I giudici analizzano le date del primo titolo edilizio impugnato e degli accessi agli atti. E c'è di più. Perché "in epoca immediatamente antecedente e susseguente la dia, l’appellante ha dimostrato che sono intercorsi i seguenti contatti, documentati in atti al fascicolo di primo grado: una comunicazione del proprio legale all’avvocato degli appellanti (18 luglio 2007), concordando un incontro presso l’ufficio tecnico comunale; un incontro tra i legali alla presenza del tecnico incaricato; a conferma dei contatti intercorsi, il legale dei ricorrenti chiede assicurazioni alle controparti che si attengano al progetto originario, astenendosi da allungamenti dell’edificio, appunto, in quanto non sarebbero stati assentiti; infine l’avvocato degli appellati fornisce assicurazioni di aver “raccomandato” di rispettare il progetto originario, richiamandosi alla planimetria esaminata in Comune. Lo scambio di missive, peraltro, fornisce chiare indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori".
Se, dunque, i lavori erano iniziati, visti anche i documenti incontestabili, potrebbe aggiungersi "che la presumibile avvenuta apposizione del cartello, prevista come obbligatoria, cui le parti non fanno alcun cenno specifico, di per sé e ancor prima della definizione della concreta o potenziale lesività dei lavori, avrebbe dovuto indurle ad attivarsi per acquisire gli atti".
Sempre il consiglio di Stato, ha affermato che la tipologia del titolo rende di regola effettivamente necessaria "l’acquisizione degli atti per individuarne gli esatti confini e la conseguente lesività, non essendo sufficiente la mera visualizzazione dei suoi estremi sul cartello di cantiere. Non senza ricordare, tuttavia, che la tempestività del ricorso va comunque valutata avuto riguardo all’avvenuta celere attivazione presso il Comune di riferimento per richiedere l’accesso agli atti del relativo procedimento edilizio".
In sintesi, "solo a lavori ultimati, o pressoché ultimati, dopo una faticosa e documentata interlocuzione che ha presumibilmente comportato lo stillicidio di provvedimenti e i continui aggiustamenti progettuali, non essendosi trovato un punto di vista comune, parte appellante si è risolta a sollecitare il potere di vigilanza ovvero, trascorse ancora alcune settimane, a presentare formale istanza di accesso agli atti. Il che non può legittimarne la remissione in termini per dolersi di interventi assentiti da tempo, osteggiati da subito, visibili nel loro avanzato sviluppo, e asseritamente ignorati nella loro consistenza documentale, la cui conoscenza è stata sollecitata solo a distanza di mesi dal perfezionarsi dei termini di utilizzo delle dia".
Visto quanto analizzato, il consiglio di Stato ha ritenuto di accogliere l’appello sulla tardività del ricorso originario, dalla cui fondatezza consegue la riforma in parte della pronuncia impugnata e, per l’effetto, l’irricevibilità del ricorso di primo grado. Di conseguenza è stato dichiarato inammissibile l’appello principale.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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