Tracciabilità dei flussi finanziari: Termina oggi il periodo transitorio

17/06/2011

Termina oggi il periodo transitorio entro il quale i contratti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136), che non siano stati adeguati volontariamenbte dalle parti, in riferimento all'articolo 1374 del Codice civile, sono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'articolo 3, commi 8 e 9, della citata legge n. 136/2010 e diventano, quindi, soggetti ai relativi obblighi; ciò, ovviamente, a condizione che essi siano ancora produttivi di effetti.

Sul problema della tracciabilità dei contratti, l'Autoritàper la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è già intervenuta con due determinazioni: ma ha, anche, pubblicato FAQ sulla Tracciabilitàalcune FAQ ed è previsto per oggi un seminario on line dedicato a tutti i soggetti interessati ai nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per i contratti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010, le oltre 28mila stazioni appaltanti hanno dovuto chiedere, entro il termine del periodo transitorio, il numero identificativo di gara (Cig)e tutti i pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario o postale o altro strumento tracciabile, transitare su conti correnti dedicati, riportare il Cig e, ove necessario, il Codice unico di progetto Cup).
L'Autorità consiglia alle stazioni appaltanti di inviare una comunicazione agli operatori economici per evidenziare l'adeguamento automatico del contratto e comunicare il Cig, dove non fosse già previsto.

Per gli operatori restano alcuni dubbi tra i quali, quelli:
  • sul pagamento delle utenze dalla stazione appaltante;
  • sull'estensione degli obblighi di tracciabilità alle operazioni dove la controparte è la banca tesoriere;
  • sull'applicazione della tracciabilità ai contratti di swap.

Fra le difficoltà spunta anche quella legata alla tassazione dei contratti sopra i 40mila euro, i cui importi vanno pagati quadrimestralmente con bollettino Mav perché nel primo anno di applicazione le stazioni appaltanti devono trovare la copertura finanziaria degli oneri straordinari conseguenti alla regolarizzazione dei vecchi contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010.

A cura di Ilenia Cicirello


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