Tracciabilità dei flussi finanziari anche per i servizi di architettura e di ingegneria

15/02/2011

Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari devono essere applicate anche ai servizi di ingegneria ed architettura ed in riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, occorre che le amministrazioni, per i disciplinari stipulati con i liberi professionisti, facciano riferimento sia alla legge n. 136/2010 ma, anche alle due determinazioni pubblicate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (determninazione n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010).

Nella determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità, al punto 3 recante "Ambito di applicazione" si legge testualmente: "Si precisa, poi, che, per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta.
In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.
Appare, poi, opportuno specificare che ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi."
E', dunque, evidente che le norme sulla tracciabilità devono essere applicate anche ai servizi di ingegneria ed architettura e che, quindi, occorre precisare quanto segue.

Disciplinari d'incarico stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010
Per quanto concerne i disciplinari sottoscritti prima del 7 settembre 2010, l'articolo 6 comma 2 del decreto-legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il citato comma 2 prevede, poi, che tali disciplinari, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, "si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni".
Qualora alla scadenza del periodo transitorio (6 marzo 2011) le parti non abbiano proceduto ad adeguare i disciplinari su base volontaria, gli stessi saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.
Il meccanismo di integrazione automatica è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei disciplinari sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresì di abbattere gli elevati costi connessi.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella citata determinazione n. 10/2010 suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio (7 settembre 2010 - 6 marzo 2011), di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del disciplinare.
E', dunque, evidente che entro il 6 marzo 2011, tutti i disciplinari stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 devono intendersi automaticamente integrati alle nuove norme della legge n. 136/2010.

Disciplinari d'incarico stipulati successivamente al 7 settembre 2010
Tali disciplinari devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla traccibilità e negli stessi deve essere inserito un articolo in cui viene precisato che il soggetto cui è stato affidato l'incarico, così come previsto al comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Anche se, in verità, occorre ricordare per il subappalto le limitazioni previste dall'articolo 91, comma 3 del Codice dei contratti.

Gestione dei movimenti finanziari
L'articolo 3, comma 7 della legge n. 136/2010 stabilisce che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:
  • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio di architettura o di ingegneria cui sono dedicati;
  • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  • ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, così come previsto all'articolo 2, comma 7 della legge n. 136/2010, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

L'articolo 3, comma 2 della legge n. 136/2010 prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:
  • stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
  • manodopera (emolumenti a operai);
  • spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
  • provvista di immobilizzazioni tecniche;
  • consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.
  • imposte e tasse;
  • contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
  • assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
  • gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).
Ricordiamo, per ultimo, che la legge di conversione n. 217/2010 ha modificato il comma 3 dell'articolo 3, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010, elevando a 1.500 euro l'importo massimo delle spese giornaliere relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici, per far fronte ai quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, mantenendo fermo il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Per quanto riguarda l'espressione "spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro" valgono le indicazioni fornite nella determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 2010.
Inoltre, la legge di conversione aggiunge al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 un nuovo capoverso: "L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti."
Nella disposizione in commento, quindi, viene prevista la possibilità per gli operatori economici di istituire un fondo cassa cui attingere per effettuare le spese giornaliere; tale fondo può essere costituito a favore di uno o più dipendenti sempre con strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni; pertanto può essere creato servendosi del bonifico bancario o postale o di altri mezzi considerati equipollenti al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie.

A cura di Paolo Oreto


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