Tracciabilità dei pagamenti: Il Senato approva defonitivamente le modifiche alla legge 136. Le FAQ dell'Autorità

17/12/2010

Il Senato nella seduta del 16 dicembre scorso ha definitivamente convertito in legge, nel testo varato dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.
Ricordiamo che per quanto concerne gli articoli che riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari le più importanti novità introdotte sono le seguenti:
  • i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 136/2010 vengono adeguati alle norme di tracciabilità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 187/2010 (non più dall'entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, non più entro il 7 marzo 2011);
  • successivamente a centottato giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 187/2010, anche se l'adeguamento non è formalmente realizzato con un atto aggiuntivo, tutti i contratti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 si intenderanno, comunque, automaticamente, integrati, con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
  • viene innalzata da 500 a 1.500 euro la soglia di spese quotidiane non soggette alla tracciabilità, con la precisazione che l'eventuale costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;
  • viene precisato che in regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento;
  • il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni "non determina la risoluzione di diritto" del contratto ma "costituisce causa di risoluzione".
Per quanto concerne le sanzioni:
  • nel caso in cui non venga utilizzato il conto corrente dedicato o strumenti di pagamento tracciabili ma nche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG sono previste sanzioni dal 2% al 10% del valore della transazione;
  • per il reintegro dei conti effettuato con modalità diverse da quelle ammesse sono previste sanzioni sono fissate dal 2% al 5% del valore di ogni accredito.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sull’argomento ha, recentemente, pubblicato, successivamente alla determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 le seguenti FAQ (Frequently Asked Questions), aggiornate al 13 dicembre scorso.

d1. Sono state emanate le misure urgenti in materia di sicurezza, recanti modifiche alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010?
r1. Si. In particolare, con gli artt. 6 e 7 del decreto legge del 12 novembre 2010, n.187 (pubblicato sulla G.U. 12 novembre 2010, n. 265) di modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

d2. Verrà pubblicata una determina in merito da parte dell'Autorità?
r2. Si, è stata pubblicata la determinazione Avcp n. 8 del 18 novembre 2010 recante prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ed è disponibile sul sito www.avcp.it.

d3. Verrà inserita una soglia minima di importo per il quale non deve essere richiesto il CIG?
r3. No. Non è stabilita una soglia minima.

d4. L'obbligo di richiesta del CUP si riferisce solo ad appalti finanziati da spesa di investimento o anche a contratti di lavori finanziati da spesa corrente?
r4. I chiarimenti vanno chiesti al CIPE, sito www.cipecomitato.it; tel: 800961966.

d5. L'obbligo di richiesta del CUP si riferisce anche ad appalti di servizi e forniture di minimo importo?
r5. No.

d6. Vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (non esclusivamente) alle commesse pubbliche?
r6. Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti, ma gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla stazione appaltante entro 7 giorni "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. paragrafo 7 della determinazione n. 8 del 2010).

d7. Il conto dedicato può riguardare tutti gli appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?
r7. Il conto corrente dedicato può riguardare più appalti.

d8. Il bonifico deve indicare il CUP relativo ad ogni cantiere presso cui il dipendente lavoratore abbia svolto le proprie prestazioni nel mese oppure è possibile interpretare diversamente la disposizione normativa?
r8. I pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti. Con riferimento a tali pagamenti non vanno indicati CIG/CUP.

d9. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il CIG/CUP anche per appalti già avviati, per i quali si è già stipulato il contratto?
r9. Sì, è necessario chiedere CIG/CUP anche per appalti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 (7 settembre 2010), qualora tali contratti siano sprovvisti di CIG/CUP. L'adempimento, connesso agli obblighi di tracciabilità, deve essere effettuato entro il 7 marzo 2011, data in cui ha termine il periodo transitorio di 180 giorni previsto attualmente dall’art. 6 del decreto legge n.187/2010.

d10. Quali altri adempimenti devono essere effettuati per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010?
r10. Oltre alla richiesta di CIG/CUP (cfr. la precedente d. 9), le stazioni appaltanti debbono inserire nel contratto principale la clausola di tracciabilità secondo il modello allegato alla determina n. 8/2010, par.2. Dal momento della sottoscrizione della clausola di tracciabilità, le parti sono tenute a rispettare gli obblighi che ne discendono, in conformità alla legge n. 136/2010, come modificata dal d.l. n. 187/2010 ed alla luce delle prime indicazioni fornite dall'Avcp con la determina n. 8/2010.

d11. E' stata stabilita una ulteriore soglia minima per la richiesta del cig (ad es. il cig deve richiedersi anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?
r11. Il CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purchè si tratti di un contratto pubblico. Vedi in merito la determina AVCP n. 8/2010, par. 3 , che esclude dall'obbligo del CIG l'acquisto per cassa di beni di facile consumo e le spese, non a fronte di contratti di appalto.

d12. La nuova normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche nelle fattispecie di cui all’art. 57, comma 3, lett. b) e comma 5, lett. a1) e a2) del Codice degli appalti (forniture, lavori o servizi complementari)?
r12. Si. Inoltre gli appalti complementari, attivati dopo l'entrata in vigore della legge, sono ascrivibili a nuovo contratto per cui è necessario richiedere un nuovo CIG.

d13. Il CIG va richiesto anche per le fattispecie per le quali attualmente non c'è l'obbligo (rif. FAQ n. 8 sui contributi in sede di gara)?
r13. Si, il CIG va richiesto anche per gli appalti di cui al titolo II della parte 1° del Codice dei contratti pubblici.

d14. Ai sensi della l. n. 136/2010 il CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione?
r14. Si, come precisato nella determinazione n. 8/2010, par. 5.

d15. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n.136/2010, ma non aggiudicata, oppure il bando di gara è stato pubblicato prima della entrata in vigore, ma non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il CIG?
r15. Si. Poiché il contratto non è stato stipulato alla data del 7 settembre 2010, la normativa sulla tracciabilità finanziaria è di immediata applicazione (cfr. precedente d. 9); la normativa si applica ai contratti da stipulare dopo l'entrata in vigore della legge n. 136, ancorché riferiti a bandi pubblicati prima.

A cura di Paolo Oreto


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