Trentino Alto-Adige: Nuova legge per una semplificazione negli appalti pubblici
16/07/2019
Sul supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 28 dell’11 luglio 2019 è stata pubblicata la legge 9 luglio 2019, n. 3 del 9 recante "Semplificazioni negli appalti pubblici". La legge entrerà in vigore il 26 luglio prossimo e mira a una riduzione della offrendo maggiori spazi di manovra alle pubbliche amministrazioni. La nuova legge stabilisce che gli enti pubblici possano ora conferire incarichi per lavori pubblici, forniture e servizi, per valori compresi fra 40.000 e 150.000 euro tramite affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori del mercato. Tale affidamento diretto era sinora possibile solo per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro.
Qui di seguito vengono illustrate le principali novità:
Art. 1: viene esteso l’ambito di applicazione della legge provinciale ai settori speciali e alle concessioni con riferimento sia alle disposizioni organizzative che agli obblighi di pubblicità.
Art. 5: nel comma 2 dell`art. 8 della legge provinciale n. 16/2015, vengono soppresse le parole “e forniture” e “o della fornitura”, in quanto non sono pertinenti in riferimento alla progettazione;
Art. 6: cade la necessità di verifica e validazione per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro; viene così semplificata la procedura per le opere minori.
Art. 7: la modifica è intervenuta sul primo comma dell`articolo 17 legge provinciale n. 16/2015 chiarendo la portata della norma: all’espressione ”prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche” è stata sostituita quella maggiormente precisa di “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi”.
Art. 8: Con la modifica del comma 5 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 16/2015, nell’ambito dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi, è stato soppresso l’obbligo di valutare le referenze di servizi prestati oltre dieci anni prima in modo automatico con l’applicazione del coefficiente minore di 1.
Con la modifica del comma 6 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 16/2015, nell’ambito dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi, è stato specificato che le stazioni appaltanti hanno facoltà di limitare il numero di pagine della relazione tecnica illustrativa, fermo restando il limite massimo delle 10 pagine in formato A4 o 5 in formato A3.
Con la modifica del comma 7 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 16/2015, è stato sostituito un elenco di servizi con una definizione più generale ampliando così l’ambito di applicazione della norma a tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e ai servizi ad essi connessi.
Art. 9: in riferimento alle consultazioni preliminari di mercato, le parole “operatori economici” sono sostituite dalle parole “partecipanti al mercato”: vengono così ricomprese anche le associazioni di categoria e i portatori di interessi diffusi.
Art. 10: viene precisata la necessità di dare conto, nel primo atto della procedura e con adeguata motivazione, della sussistenza delle circostanze che consentono di optare per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Vengono inoltre fissati i criteri che devono ispirare le stazioni appaltanti nell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura. La verifica del possesso dei requisiti segue il criterio dell’importo del contratto affidato: ciò significa che la verifica va effettuata secondo le modalità prescritte per le procedure di valore corrispondente.
Art. 11: vengono ridefinite le varie soglie e
il numero di operatori da invitare per affidamento diretto e
proceduta negoziata.
In estrema sintesi: affidamento diretto per l'infra 40.000 euro; da
40.000 fino a (sotto) 150.000 affidamento diretto, previa
consultazione di tre operatori economici; per lavori di importo da
150.000 fino (sotto) a 500.000 procedura negoziata con invito di
almeno 5 operatori economici; per lavori da 500.000 fino al (sotto)
1 milione procedura negoziata con invito di 10 operatori economici;
per lavori da 1 milione fino (sotto) i 2 milioni procedura
negoziata con invito di almeno 12 operatori economici; per servizi
e forniture (non per architettura ed ingegneria) da 150.000 e fino
alla soglia europea procedura negoziata con almeno 5 inviti.
Art. 12: l’art. 23 bis della legge provinciale
n. 17/1993 (differimento dei controlli soltanto in capo
all’aggiudicatario) viene trasfuso nella legge provinciale n.
16/2015 (commi 2, 3 e 4 dell’art. 27). Al solo fine di
semplificazione dei controlli, ma senza menomare la tutela dei
lavori che rimane garantita, viene introdotta una ulteriore
semplificazione: la stazione appaltante richiederà al solo
aggiudicatario l’indicazione del costo della manodopera e del
personale nonché gli oneri di sicurezza aziendale. Viene inoltre
precisato il fatto che gli operatori economici provvedono a tenere
aggiornate le loro dichiarazioni nell’elenco, che dovranno in ogni
caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo
aggiornamento.
Il comma 3 dell’articolo 12 legge provinciale n. 16/2015 esplicita
le conseguenze di legge che derivano dalla mancata comprova dei
requisiti di ordine generale e speciale: la stazione appaltante
revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente,
escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto
alle autorità competenti e scorre la graduatoria.
Sempre il citato comma 3 precisa che in caso di esclusione
dell’operatore economico esonerato dal presentare la garanzia
provvisoria oppure legittimato a presentare una garanzia
provvisoria per un importo ridotto, questi sarà comunque obbligato
al pagamento di una somma il cui importo è specificato
nell’articolo in commento.
Ancora il citato comma 3 specifica che sono ammissibili
provvedimenti espulsivi in qualsiasi fase della procedura
determinati da falsa dichiarazione dell’operatore economico o per
mancata stipula del contratto imputabile all’operatore
economico.
Altra importante novità è il fatto che i nominativi dei
subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di
esecuzione del contratto.
Art. 13: al fine di garantire la massima partecipazione dei concorrenti, il legislatore provinciale ha precisato la soccorribilità del vizio relativo alla omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica.
Art. 14: viene modificato l’art. 32 della legge
provinciale n. 16/2015 introducendo ulteriori semplificazioni: ora
si prevede che la presentazione delle domande di abilitazione ai
bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione o delle
domande di iscrizione ad Albi o Elenchi vale quale dichiarazione,
da parte dell’operatore economico, del possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti.
Inoltre, viene introdotta un’altra notevole semplificazione
amministrativa, in quanto per affidamenti fino ad un importo di
150.000 euro effettuati utilizzando gli strumenti elettronici, le
stazioni appaltanti non saranno più tenute ad effettuare la
verifica dei requisiti di partecipazione; sarà l’ACP a occuparsene
a livello centrale, controllando e a campione l’elenco telematico
degli operatori economici ed il MEPAB.
In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti,
la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la
garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità
competenti.
Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore
comporta la revoca dell’autorizzazione del relativo subappalto e la
segnalazione del fatto alle autorità competenti.
Diversa l’ipotesi in cui la stazione appaltante effettui
affidamenti inferiori a 40.000 euro senza utilizzare gli strumenti
elettronici: in questo caso effettuerà i controlli a campione solo
sul 6 per cento degli affidamenti e potrà beneficiare delle
semplificazioni procedurali che verranno determinate dalla Giunta
provinciale con linea guida vincolante.
Art. 15: vengono introdotte delle
semplificazioni con riferimento alla nomina della commissione di
valutazione. In particolare, può non essere nominata la commissione
di valutazione, qualora la valutazione tecnica debba essere
effettuata su criteri esclusivamente tabellari.
Altra importante novità è l’eliminazione dell’obbligatorietà del
sorteggio dei membri della commissione anche per le gare sopra
soglia europea. Il RUP selezionerà comunque i membri della
commissione nel rispetto dei principi di rotazione, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative
esperienze professionali.
Art. 16: viene introdotta la facolta’ di derogare all’obbligo di rispettare i CAM per motivate ragioni tecniche o di mercato, che devono essere indicate in apposita relazione redatta dal RUP con il supporto del progettista o verificatore, ove presenti.
Art. 17: al fine di sgravare da oneri inutili gli operatori economici, viene precisato che per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro non è necessaria la garanzia per l’esecuzione del contratto.
Art. 18: nell’ottica della semplificazione
amministrativa, viene introdotta la seguente novità: Per i
contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e
per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata
sull’importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a
garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi,
compresa la cassa edile.
Altra importante novità in ottica semplificativa è la nuova
previsione che limita l’anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento ai soli affidamenti di lavori, nonché di servizi e forniture
ad esecuzione istantanea. La legge provinciale 3/2019 ha riscritto
il comma 3 dell’art. 49 della legge provinciale n. 16/2015,
stabilendo che i pagamenti per stati di avanzamento avvengono
mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto.
In allegato il testo integrale della legge regionale n. 3/2019 e della legge regionale n. 16/2015.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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