Tutte le modifiche al codice dei contratti: Il testo integrale aggiornato alla legge 9/2014

24/02/2014

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, sono in vigore, le ultime modifiche al Codice dei contratti e precisamente quelle relative al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) ed anche quelle relative al decreto-legge n. 150 aspetta la conversione in legge.
C’è anche da precisare che alcuni articoli devono intendersi adeguati al Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. Ma andiamo con ordine e vediamo le modifiche introdotte. Art. 6-bis - Viene introdotta una modifica al comma 1 per rendere inequivocabile l’obbligo di far acquisire esclusivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice con la precisazione che il termine dell’1 gennaio 2013 è stato postergato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’1/1/2014.

Art. 28 - Gli importi di 137.000, 211.000 e 5.278.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000, 207.000 e 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 32 - L’importo di 211.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo 207.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 33 - L’articolo 1, comma 343 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) ha aggiunto alla fine del comma 3 un ulteriore periodo con cui viene precisato che nel caso di acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta e nel caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro non è necessario utilizzare un’unica centrale di committenza.

Art. 99 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 118 - L’articolo 13, comma 10, lettere a) e b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 interviene con alcune modifiche nell’articolo 118 e, precisamente con l’inserimento alla fine comma 3 di una ulteriore frase e con l’inserimento dei commi 3-bis e 3-ter.
Con tale nuova versione, nel caso di condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso, viene previsto il pagamento diretto del subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite.
Con l'introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter, viene raccordato l'art. 118 in argomento con la normativa fallimentare che consente la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne l'attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici.
Nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto ad una procedura di concordato preventivo, lo stesso si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori.
Il nuovo comma 3-bis prevede il versamento dei corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, al fine di assicurare sia il rispetto della par condicio tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto.

Art. 125 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 176 - Con l’articolo 1, comma 72 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) viene integralmente sostituito il comma 9 che nella nuova versione in cui viene precisato che Il soggetto aggiudicatore deve verificare,, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari ed ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore deve applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché applicare le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

Art. 189 - Con l’articolo 4, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 viene spostato al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA.

Art. 196 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 215 - L’importo di 422.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo di 414.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 235 - L’importo di 422.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo di 414.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 237-bis - Così come stabilito all’articolo 13, comma 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui al presente articolo si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.

A cura di arch. Paolo Oreto


© Riproduzione riservata

Link Correlati

Focus Codice