Tutto sull'IMU: dalle Finanze la circolare con tutti i chiarimenti

22/05/2012

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF recante "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti", con la quale intende fornire tutti i chiarimenti necessari per il pagamento dell'acconto previsto per il 18 giugno 2012 da pagare tramite F24.

Dopo un breve excursus normativo sulla nascita dell'IMU e sulle differenze con l'ICI, la circolare individua il presupposto impositivo, costituito dal possesso si qualunque immobile, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze, e i soggetti passivi. Quest'ultimi, individuati dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011, cui rinvia l'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, sono:
  • il proprietario di fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;
  • per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Per cio' che attiene alla base imponibile, la circolare fa riferimento all'art. 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011. Dunque, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011 stesso.

fabbricati iscritti in catasto
Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  • a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
  • e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Terreni agricoli
Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro delle finanze (per il 2012 è il decreto 5 aprile 2012). In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Le Aliquote
L'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 stabilisce l'aliquota di base (0,76%). I comuni possono deliberare un aumento o una diminuzione dell'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. L'aumento o la diminuzione dell'aliquota di base può essere effettuato dai comuni nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino a 0,38 punti percentuali solo nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

La circolare del ministero delle Finanze tratta poi:
  • il caso dell'abitazione principale e le relative pertinenze;
  • il settore agricolo;
  • le agevolazioni e le esenzioni.

A cura di Ilenia Cicirello


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