Ultime notizie Coronavirus Covid-19: Il Governo approva un ulteriore decreto-legge
di Redazione tecnica - 25/03/2020
Il Consiglio dei Ministri n. 38 del 24 marzo 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un ulteriore decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo Decreto-legge fa seguito ai seguenti provvedimenti tutti emanati dal Governo:
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in attesa di conversione in legge;
- decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 in attesa di conversione in legge;
- decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 in attesa di pubblicazione;
- decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in attesa di conversione in legge;
- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13
e ai seguenti provvedimenti emanati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri:
- d.P.C.M. 22 marzo 2020;
- d.P.C.M. 11 marzo 2020;
- Comunicato 9 marzo 2020;
- d.P.C.M. 9 marzo 2020;
- d.P.C.M. 8 marzo 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020;
- d.P.C.M. 4 marzo 2020;
- Comunicato 2 marzo 2020;
- d.P.C.M. 1 marzo 2020;
- d.P.C.M. 25 febbraio 2020;
- d.P.C.M. 23 febbraio 2020.
Si tratta di 16 provvedimenti in 30 giorni con una media di uno ogni due giorni e con un’iperstaticità normativa che non ha eguali; tra l’altro ai 15 provvedimenti adottati dal Governo si affiancano tutti gli atri provvedimenti dei vari Ministeri, della Protezione civile e di altri soggetti che non è possibile quantificare in maniera precisa ma che si presume possano essere oltre 100.
Il nuovo decreto-legge
Il nuovo decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri, prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
Misure adottabili
Tra le misure adottabili rientrano:
- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Procedure per l’adozione delle misure
Il decreto-legge, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.
Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.
Mancato rispetto delle misure di contenimento
Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Violazione ad allontanarsi dalla propria abitazione
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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