V Conto Energia: dal GSE le FAQ sul nuovo sistema incentivante per il fotovoltaico
27/11/2012
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha aggiornato la sezione
relativa alla domande più frequenti (FAQ) inserendo le risposte
sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica con il DM 5 luglio 2012 (V Conto Energia).
Le FAQ pubblicate sono divise nelle seguenti categorie:
Segnaliamo le risposte più interessanti, rimandando la lettura di tutte le FAQ alla specifica sezione del portale del GSE (clicca qui).
In riferimento al primo punto il GSE ha ricordato che, come previsto dalla delibera 12 luglio 2012 dell'AEEG, il V Conto Energia è partito il 27 agosto 2012 e il primo semestre di applicazione terminerà il 26 febbraio 2013. Per quanto concerne lo spostamento di un impianto o la modifica della sua configurazione, il GSE ha chiarito che lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante (articolo 5, comma 7 del DM 5 luglio 2012). Eventuali modifiche apportate alla configurazione dell'impianto, operando sullo stesso sito ove l'impianto è ubicato, devono essere comunicate in via preventiva al GSE.
Per quanto concerne il registro (art. 3, comma 2, DM 05/07/2012) il GSE ha ricordato che è vietata qualunque modalità di trasferimento a terzi dell'iscrizione dell'impianto al Registro, sia diretta, sia indiretta, ad eccezione di quella effettuata a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto (art. 4, comma 11 del Decreto).
Nelle FAQ il GSE ha ricordato la definizione di "impianto realizzato su edificio" che, secondo quanto riportato alla lettera g), comma 1, dell'articolo 2 del DM 5 luglio 2012, è definito come un impianto i cui moduli sono posizionati su un edificio secondo le modalità individuate nell'Allegato 2, dunque che rispetti le seguenti due condizioni:
Il GSE ha, inoltre, chiarito che per la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, nel caso di impianti fotovoltaici installati su edificio che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) comma 8, articolo 7 del Decreto, è necessario allegare l'attestato di certificazione energetica in corso di validità.
Nel caso in cui un impianto fotovoltaico è fisicamente installato su un edificio, ma asservito alle utenze di un altro edificio, è necessario produrre l'Attestato di certificazione energetica per l'edificio sul quale è fisicamente installato l'impianto fotovoltaico.
Pergole, pensiline, tettoie, serre e fabbricati rurali
D. Un impianto fotovoltaico i cui moduli non costituiscono elementi costruttivi della pensilina, ma sono fisicamente installati su di essa, a quale tariffa può accedere?
R. Nel caso in cui la pensilina sia conforme alla definizione di cui all'art. 20 del DM 6 agosto 2010, l'impianto accede alle tariffe spettanti agli "altri impianti" purché i moduli siano posizionati sulle superfici di appoggio secondo le modalità d'installazione indicate nell'Allegato 2 al Decreto e nell'Appendice C delle Regole applicative, relative al Quinto Conto Energia, pubblicate dal GSE.
Qualora l'installazione dei moduli non rispettasse tali requisiti, ovvero la pensilina non fosse conforme alla definizione di cui all'articolo 20 del DM 6 agosto 2012, l'impianto ha diritto alla tariffa spettante agli altri impianti a condizione che lo stesso rientri, possedendone i requisiti, in una delle fattispecie di cui alle lettere d), e) o f) dell'articolo 7 comma 8 del Decreto.
D. A quale tariffa accedono gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di una serra nel caso in cui non sia rispettato il rapporto di proiezione al suolo previsto dal Decreto?
R. Possono accedere alle tariffe per "altri impianti fotovoltaici" nel solo caso in cui rientrino in una delle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 8, lettere d), e) o f).
Qual'ora il manufatto non rispettasse la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z) del DM 5 luglio 2012, l'impianto sarebbe equiparato ad un impianto a terra.
D. Un impianto fotovoltaico installato su un fabbricato rurale, i cui moduli non rispettano le modalità di posizionamento di cui all'Allegato 2 del Decreto, accede alle tariffe incentivanti per "altri impianti fotovoltaici"?
R. Può accedere alle tariffe per "altri impianti fotovoltaici" nel solo caso in cui rientri in una delle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 8, lettere d), e) o f).
Attestato di certificazione energetica
D. Per un impianto fotovoltaico realizzato su un edificio e asservito all'utenza di una delle unità immobiliari che lo compongono, è sufficiente l'Attestato di certificazione energetica della singola unità immobiliare?
R. Si. Qualora, invece, l'impianto è asservito ad un utenza comune, è necessario l'Attestato di certificazione energetica dell'intero edificio o di tutte le unità abitative che lo compongono.
D. Per un edificio di nuova costruzione è valida la certificazione energetica rilasciata in fase di progetto?
All'atto dell'iscrizione di un impianto al Registro può essere dichiarata una stima della classe energetica di un edificio in fase di realizzazione. Si rammenta, però, che qualora l'edificio, come realizzato, dovesse presentare una classe energetica inferiore rispetto a quella dichiarata e il Soggetto Responsabile, stimando una classe energetica superiore, avesse conseguito un vantaggio in termini di priorità nell'iscrizione al Registro, l'impianto decadrebbe dalla graduatoria.
L'edificio, in ogni caso, deve essere completato e dotato di attestato di certificazione energetica almeno alla data della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti.
Energia incentivata
D. Come è calcolata la "produzione netta immessa in rete" per l'erogazione della tariffa Omnicomprensiva?
R. La "produzione netta immessa in rete" è il valore minimo tra la "produzione netta di energia elettrica" e "l'energia elettrica effettivamente immessa in rete".
Per determinare la "produzione netta di energia elettrica" i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, da applicare alla produzione lorda di energia elettrica, sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda. Per "energia elettrica effettivamente immessa in rete" s'intende l'energia elettrica immessa nella rete comunicata dal Gestore di Rete al GSE.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il Paragrafo 5 - "Erogazione degli incentivi" delle "Regole Applicative per l'iscrizione ai Registri e il riconoscimento delle tariffe incentivanti".
Cumulabilità degli incentivi
D. Si possono richiedere gli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia se sono state richieste o sono state già riconosciute detrazioni fiscali?
R. No. Ai sensi del DM 5 luglio 2012 è possibile richiedere detrazioni fiscali solo in alternativa al Conto Energia.
D. Gli impianti che accedono agli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia possono usufruire anche del ritiro dedicato o dello scambio sul posto?
R. No. Le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia sono alternative allo scambio sul posto, al ritiro dedicato e alla cessione al mercato per i soli impianti con potenza fino a 1 MW, fatto salvo quanto già precisato in caso di potenziamento e/o realizzazione di una nuova sezione di impianto.
I soggetti responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto devono disdire eventuali convenzioni in atto all'atto della richiesta di incentivo.
© Riproduzione riservata
Le FAQ pubblicate sono divise nelle seguenti categorie:
- Aspetti di carattere generale
- Registro
- Impianti realizzati su edifici
- Pergole, pensiline, tettoie, serre e fabbricati rurali
- Attestato di certificazione energetica
- Energia incentivata
- Cumulabilità degli incentivi
- Potenziamenti e multisessione
- Requisisti dei moduli e degli inverter
Segnaliamo le risposte più interessanti, rimandando la lettura di tutte le FAQ alla specifica sezione del portale del GSE (clicca qui).
In riferimento al primo punto il GSE ha ricordato che, come previsto dalla delibera 12 luglio 2012 dell'AEEG, il V Conto Energia è partito il 27 agosto 2012 e il primo semestre di applicazione terminerà il 26 febbraio 2013. Per quanto concerne lo spostamento di un impianto o la modifica della sua configurazione, il GSE ha chiarito che lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante (articolo 5, comma 7 del DM 5 luglio 2012). Eventuali modifiche apportate alla configurazione dell'impianto, operando sullo stesso sito ove l'impianto è ubicato, devono essere comunicate in via preventiva al GSE.
Per quanto concerne il registro (art. 3, comma 2, DM 05/07/2012) il GSE ha ricordato che è vietata qualunque modalità di trasferimento a terzi dell'iscrizione dell'impianto al Registro, sia diretta, sia indiretta, ad eccezione di quella effettuata a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto (art. 4, comma 11 del Decreto).
Nelle FAQ il GSE ha ricordato la definizione di "impianto realizzato su edificio" che, secondo quanto riportato alla lettera g), comma 1, dell'articolo 2 del DM 5 luglio 2012, è definito come un impianto i cui moduli sono posizionati su un edificio secondo le modalità individuate nell'Allegato 2, dunque che rispetti le seguenti due condizioni:
- l'impianto deve essere installato su un edificio, come definito nel D.P.R. 412/93;
- le modalità d'installazione devono essere conformi a quanto indicato nell'Allegato 2 al Decreto e nell'Appendice C delle Regole applicative del Quinto Conto Energia, pubblicate dal GSE.
Il GSE ha, inoltre, chiarito che per la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, nel caso di impianti fotovoltaici installati su edificio che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) comma 8, articolo 7 del Decreto, è necessario allegare l'attestato di certificazione energetica in corso di validità.
Nel caso in cui un impianto fotovoltaico è fisicamente installato su un edificio, ma asservito alle utenze di un altro edificio, è necessario produrre l'Attestato di certificazione energetica per l'edificio sul quale è fisicamente installato l'impianto fotovoltaico.
Pergole, pensiline, tettoie, serre e fabbricati rurali
D. Un impianto fotovoltaico i cui moduli non costituiscono elementi costruttivi della pensilina, ma sono fisicamente installati su di essa, a quale tariffa può accedere?
R. Nel caso in cui la pensilina sia conforme alla definizione di cui all'art. 20 del DM 6 agosto 2010, l'impianto accede alle tariffe spettanti agli "altri impianti" purché i moduli siano posizionati sulle superfici di appoggio secondo le modalità d'installazione indicate nell'Allegato 2 al Decreto e nell'Appendice C delle Regole applicative, relative al Quinto Conto Energia, pubblicate dal GSE.
Qualora l'installazione dei moduli non rispettasse tali requisiti, ovvero la pensilina non fosse conforme alla definizione di cui all'articolo 20 del DM 6 agosto 2012, l'impianto ha diritto alla tariffa spettante agli altri impianti a condizione che lo stesso rientri, possedendone i requisiti, in una delle fattispecie di cui alle lettere d), e) o f) dell'articolo 7 comma 8 del Decreto.
D. A quale tariffa accedono gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di una serra nel caso in cui non sia rispettato il rapporto di proiezione al suolo previsto dal Decreto?
R. Possono accedere alle tariffe per "altri impianti fotovoltaici" nel solo caso in cui rientrino in una delle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 8, lettere d), e) o f).
Qual'ora il manufatto non rispettasse la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z) del DM 5 luglio 2012, l'impianto sarebbe equiparato ad un impianto a terra.
D. Un impianto fotovoltaico installato su un fabbricato rurale, i cui moduli non rispettano le modalità di posizionamento di cui all'Allegato 2 del Decreto, accede alle tariffe incentivanti per "altri impianti fotovoltaici"?
R. Può accedere alle tariffe per "altri impianti fotovoltaici" nel solo caso in cui rientri in una delle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 8, lettere d), e) o f).
Attestato di certificazione energetica
D. Per un impianto fotovoltaico realizzato su un edificio e asservito all'utenza di una delle unità immobiliari che lo compongono, è sufficiente l'Attestato di certificazione energetica della singola unità immobiliare?
R. Si. Qualora, invece, l'impianto è asservito ad un utenza comune, è necessario l'Attestato di certificazione energetica dell'intero edificio o di tutte le unità abitative che lo compongono.
D. Per un edificio di nuova costruzione è valida la certificazione energetica rilasciata in fase di progetto?
All'atto dell'iscrizione di un impianto al Registro può essere dichiarata una stima della classe energetica di un edificio in fase di realizzazione. Si rammenta, però, che qualora l'edificio, come realizzato, dovesse presentare una classe energetica inferiore rispetto a quella dichiarata e il Soggetto Responsabile, stimando una classe energetica superiore, avesse conseguito un vantaggio in termini di priorità nell'iscrizione al Registro, l'impianto decadrebbe dalla graduatoria.
L'edificio, in ogni caso, deve essere completato e dotato di attestato di certificazione energetica almeno alla data della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti.
Energia incentivata
D. Come è calcolata la "produzione netta immessa in rete" per l'erogazione della tariffa Omnicomprensiva?
R. La "produzione netta immessa in rete" è il valore minimo tra la "produzione netta di energia elettrica" e "l'energia elettrica effettivamente immessa in rete".
Per determinare la "produzione netta di energia elettrica" i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, da applicare alla produzione lorda di energia elettrica, sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda. Per "energia elettrica effettivamente immessa in rete" s'intende l'energia elettrica immessa nella rete comunicata dal Gestore di Rete al GSE.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il Paragrafo 5 - "Erogazione degli incentivi" delle "Regole Applicative per l'iscrizione ai Registri e il riconoscimento delle tariffe incentivanti".
Cumulabilità degli incentivi
D. Si possono richiedere gli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia se sono state richieste o sono state già riconosciute detrazioni fiscali?
R. No. Ai sensi del DM 5 luglio 2012 è possibile richiedere detrazioni fiscali solo in alternativa al Conto Energia.
D. Gli impianti che accedono agli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia possono usufruire anche del ritiro dedicato o dello scambio sul posto?
R. No. Le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia sono alternative allo scambio sul posto, al ritiro dedicato e alla cessione al mercato per i soli impianti con potenza fino a 1 MW, fatto salvo quanto già precisato in caso di potenziamento e/o realizzazione di una nuova sezione di impianto.
I soggetti responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto devono disdire eventuali convenzioni in atto all'atto della richiesta di incentivo.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
- Tag: