VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
15/02/2006
Con sentenza n. 129 del 18 gennaio 2006, il Consiglio di Stato è
tornato nuovamente a soffermarsi sul tema della valutazione di
impatto ambientale, sottolineando come la Valutazione di impatto
ambientale stessa costituisca uno strumento necessario per
valutare gli effetti dell'impatto paesaggistico ed ambientale di un
determinato intervento.
In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato come il concetto di valutazione di impatto ambientale implichi necessariamente che le opere da valutare abbiano un'incidenza negativa sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante. Il procedimento medesimo tende a stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera (vedi anche altra sentenza del Consiglio di Stato n. 1 del 5 gennaio 2004). Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, l'impatto negativo che un intervento può avere sull'ambiente non è di per sé motivo sufficiente a precluderne la realizzazione, qualora vi sia un prevalente interesse sotteso all`esecuzione dell'opera stessa.
Il procedimento di valutazione d'impatto ambientale, inoltre, anche se finalizzato a migliorare la trasparenza della decisione finale, consentendo di acquisire gli elementi necessari ad un corretto bilanciamento tra danni e benefici derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica, costituisce, tuttavia, mero strumento di supporto tecnico alla decisione finale.
Ricordiamo, peraltro, che è in corso di pubblicazione lo schema unico di decreto legislativo predisposto in attuazione della Legge delega 308/2004, che contiene una dettagliata disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, fornendone un quadro comune di riferimento a livello statale.
© Riproduzione riservata
In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato come il concetto di valutazione di impatto ambientale implichi necessariamente che le opere da valutare abbiano un'incidenza negativa sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante. Il procedimento medesimo tende a stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera (vedi anche altra sentenza del Consiglio di Stato n. 1 del 5 gennaio 2004). Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, l'impatto negativo che un intervento può avere sull'ambiente non è di per sé motivo sufficiente a precluderne la realizzazione, qualora vi sia un prevalente interesse sotteso all`esecuzione dell'opera stessa.
Il procedimento di valutazione d'impatto ambientale, inoltre, anche se finalizzato a migliorare la trasparenza della decisione finale, consentendo di acquisire gli elementi necessari ad un corretto bilanciamento tra danni e benefici derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica, costituisce, tuttavia, mero strumento di supporto tecnico alla decisione finale.
Ricordiamo, peraltro, che è in corso di pubblicazione lo schema unico di decreto legislativo predisposto in attuazione della Legge delega 308/2004, che contiene una dettagliata disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, fornendone un quadro comune di riferimento a livello statale.
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