VARIAZIONI COLTURALI , FABBRICATI EX RURALI, FABBRICATI NON DICHIARATI

02/01/2008

Con i tre Comunicati pubblicati sul supplemento n. 287 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 28 dicembre scorso, in materia di variazioni colturali e di corretto accatastamento di fabbricati (fabbricati non dichiarati e fabbricati non più rurali) l’Agenzia prosegue l’attività in attuazione delle disposizioni contenute nei commi 33 e 36 dell’articolo 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, (L. 286/06), in tema di contrasto a evasione ed elusione fiscale in materia di immobili.
Catasto Terreni: Aggiornamento della banca dati catastale in base alle variazioni colturali risultanti dalle dichiarazioni 2007

L’Agenzia dopo aver provveduto già nel 2006 (Comunicato pubblicato nella G.U. del 2 aprile u.s.,), procede anche nel 2007 all’aggiornamento della banca dati del catasto terreni (variazioni delle qualità catastali e dei relativi redditi per intere particelle o loro porzioni) sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2007 all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), dai soggetti interessati ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
Si ricorda che:
  • gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni interessate con i relativi dati censuari, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato in Gazzetta Ufficiale, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina
    http://www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/fabbricati_non_dichiarati.htm.
  • I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

    Fabbricati che non risultano dichiarati al catasto
    Con il comunicato pubblicato oggi in G.U. è reso disponibile il quarto elenco di particelle di catasto terreni sulle quali ricadono fabbricati che non risultano dichiarati al catasto, individuate anche attraverso un’attività di foto-identificazione condotta in collaborazione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).
    I precedenti comunicati inerenti sono del: 10 agosto 2007, 26 ottobre 2007 e 7 dicembre 2007.

    Fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali
    Inoltre, attraverso specifici accertamenti, sono stati individuati gli immobili iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali.
    Per entrambe le categorie di fabbricati sopraindicati gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni individuate sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato in Gazzetta Ufficiale, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina
    http://www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/fabbricati_non_dichiarati.htm.
    Si ricorda che tali fabbricati devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto Comunicato. Qualora gli interessati non presentino tali dichiarazioni entro il termine previsto, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all’accatastamento mediante predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e a notificare i relativi esiti.
    Si precisa che l’identificazione dei fabbricati che non risultano dichiarati in catasto è avvenuta attraverso un’attività di foto-identificazione da immagini territoriali e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali, mentre quella dei fabbricati che hanno perso i requisiti soggettivi per il riconoscimento di ruralità a fini fiscali è avvenuta attraverso incroci tra le banche-dati catastali e il Registro delle imprese.
    Si sottolinea che gli elenchi delle particelle pubblicizzati, per tutte le attività citate, rappresentano il risultato di elaborazioni massive, per cui si potrebbero essere verificate delle incoerenze, con inclusione – in qualche caso – di particelle non rientranti nelle fattispecie oggetto di identificazione o di variazione.
    In tal caso, i soggetti interessati possono inviare (anche attraverso il servizio postale) all’Ufficio provinciale competente dell’Agenzia del Territorio una specifica segnalazione utilizzando l’apposito modello, disponibile sul sito www.agenziaterritorio.gov.it. Sullo stesso sito è altresì disponibile un servizio on-line di compilazione e trasmissione del suddetto modello.

    Gli indirizzi completi degli Uffici Provinciali sono disponibili sempre sul sito internet alla pagina
    http://www.agenziaterritorio.it/agenzia/i_nostri_uffici/ufficiprovinciali/index.htm.

    Fonte: www.agenziaterritorio.gov.it


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