VARIAZIONI PERCENTUALI MATERIALI DA COSTRUZIONE
10/01/2008
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 di ieri 9 gennaio è stato pubblicato
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 gennaio 2008
recante: “Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle
variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e
delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle
compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu'
significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253,
comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche”.
Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Con il Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 in esame viene stabilito che gli unici materiali che hanno subito tra il 2006 ed il 2005 una variazione superiore al 10% sono i seguenti:
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Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Con il Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 in esame viene stabilito che gli unici materiali che hanno subito tra il 2006 ed il 2005 una variazione superiore al 10% sono i seguenti:
- Filo rame conduttore dn 0,5 mm 41,64%
- Conduttore e tubi in rame 43,93%
- Bitume 15,47%
- Ferro - acciaio tondo per cemento armato 41,30%
- Rete elettrosaldata 41,30%
- Ferro profilato a freddo 41,16%
- Lamiere in ferro 29,61%
- Lamiere zincate 25,70%
- Ghisa fusa 28,16%
- Profilati in acciaio a caldo 39,42%
- Tubazioni in ferro 18,57%
- Tubazioni in acciaio saldato 17,14%
- Tubazioni in acciaio nero 17,38%
- Acciaio armonico 33,93%
- Fili di rame conduttori 33,30%
- Condutture e tubi in rame 20,29%
- a) ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati con il decreto 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
- b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati con il decreto 2 gennaio 2008 e con il decreto 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
- c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati con il decreto 2 gennaio 2008, con il decreto 11 ottobre 2006, con il decreto 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
A cura di Paolo
Oreto
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