VARIAZIONI PERCENTUALI MATERIALI DA COSTRUZIONE
12/05/2009
Sulla Gazzetta n. 106 del 9 maggio scorso è stato pubblicato il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30
aprile 2009 recante “Rilevazione dei prezzi medi per l'anno
2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori
all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della
determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione piu' significativi.”.
Il decreto in argomento è stato pubblicato in riferimento a quanto previsto all’articolo 1, commi 3 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e successivamente al parere favorevole reso all'unanimità, dalla Commissione consultiva centrale per la rilevazione del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 29 aprile 2009, in cui sono stati approvati i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2008.
Ricordiamo che, in riferimento a quanto previsto nel decreto-legge n. 162/2008 convertito dalla legge n. 201/2008, “per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. In particolare il decreto in argomento contiene nei tre allegati:
Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa.
© Riproduzione riservata
Il decreto in argomento è stato pubblicato in riferimento a quanto previsto all’articolo 1, commi 3 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e successivamente al parere favorevole reso all'unanimità, dalla Commissione consultiva centrale per la rilevazione del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 29 aprile 2009, in cui sono stati approvati i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2008.
Ricordiamo che, in riferimento a quanto previsto nel decreto-legge n. 162/2008 convertito dalla legge n. 201/2008, “per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. In particolare il decreto in argomento contiene nei tre allegati:
- i materiali da costruzione per i quali si sono verificate variazioni percentuali superiori all’8% relative al primo ed al secondo semestre 2008 sull’anno 2007;
- i materiali da costruzione per i quali si sono verificate variazioni percentuali superiori all’8% relative al secondo semestre 2008 su primo semestre 2008;
- i materiali da costruzione per i quali si sono verificate variazioni percentuali superiori all’8% relative al primo ed al secondo semestre 2008 sugli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
- del ferro - acciaio tondo per cemento armato che ha subito nei due semestri del 2008 rispetto ai due corrispondenti semestri del 2007 un aumento di oltre il 27%;
- dei laminati in acciaio profilati a freddo che hanno subito nel secondo semestre del 2008 rispetto al secondo semestre del 2007 un aumento di quasi il 29%;
- delle lamiere in acciaio “Corten” che hanno subito nel secondo semestre del 2008 rispetto al secondo semestre del 2007 un aumento di quasi il 28%;
Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata