VOLUMETRIE EDILIZIE PER FAVORIRE IL RISPARMIO ENERGETICO
04/02/2008
Sul Bollettino ufficiale n. 60 del 31 dicembre 2006, la Regione
Basilicata ha pubblicato la legge regionale 28 dicembre 2007, n.
28 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata - Legge
finanziaria 2008”.
Di notevole importanza gli articoli 10 e 11 riguardanti rispettivamente “Il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici” e “Volumetrie edilizie per favorire il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili”.
Con l’articolo 10 viene promosso, con vari meccanismi definiti nell’articolo stesso, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.
Con l’articolo 11, invece, viene stabilito, tra l’altro, che:
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Di notevole importanza gli articoli 10 e 11 riguardanti rispettivamente “Il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici” e “Volumetrie edilizie per favorire il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili”.
Con l’articolo 10 viene promosso, con vari meccanismi definiti nell’articolo stesso, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.
Con l’articolo 11, invece, viene stabilito, tra l’altro, che:
- lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi;
- i comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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