Variante al PRG: le aspettative del privato non modificano la pianificazione urbanistica

14/11/2018

Le varianti al piano regolatore generale (PRG), rientrando nella sfera del governo del territorio, sono funzionali alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici. Per tale motivo, non sussiste alcun onere in capo alla amministrazione circa il rigetto delle osservazioni presentate dal privato proprietario di un’area incisa dalla variante, in assenza di situazioni eccezionali che impongono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali.

Lo ha chiarito la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 1466/2018 con la quale ha rigettato il ricorso presentato contro una variante al Piano Regolatore Generale comunale che aveva il fine di trasformare un'intera da zona B2 (entro cui sono inseriti i suoli di proprietà della ditta istante) in zona A1 (“le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”).

I giudici di primo grado ha ricordato l'art. 16 della legge Regione Puglia n. 56/1980 che statuisce:

"Tutti i Comuni della Regione hanno l’obbligo di formare il Piano Regolatore Generale.
Il Consiglio Comunale delibera preliminarmente gli obiettivi ed i criteri di impostazione del PRG, nonché i modi ed i tempi della sua formazione.
Il PRG è adottato dal Consiglio Comunale, su proposta della giunta municipale.
Il PRG adottato è depositato, entro 15 giorni, presso la segreteria del comune per 30 giorni successivi durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/ o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del PRG.
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all’albo pretorio del comune.
Il Consiglio Comunale, entro i successivi 60 giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al quarto comma e controdeduce motivatamente a ciascuna di esse.
Il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza del termine precedente, rimette all’Assessorato regionale all’Urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del PRG.
L’Assessore invia il PRG, unitamente alla relazione del competente ufficio regionale, al Comitato Urbanistico Regionale che esprime in merito motivato parere; successivamente l’Assessore trasmette alla Giunta Regionale il PRG unitamente alla relazione all’ ufficio regionale ed al parere del CUR; la Giunta Regionale, su proposta dell’ Assessore all’ Urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del CUR, ed alle indicazioni del PRG, delibera l’approvazione o il rinvio del PRG.
Il procedimento di cui al comma precedente deve concludersi entro 120 giorni a partire dalla data in cui l’Assessorato Regionale all’Urbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del PRG.
La Giunta Regionale può apportare al PRG le sole modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni di cui al precedente 4º comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del PRG con quelle operate da altri piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge.
Il Consiglio Comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all’ Assessore Regionale all’Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera l’approvazione del PRG.
La delibera di approvazione del PRG è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il PRG approvato è depositato presso il Comune, alla libera visione del pubblico.
Chiunque può avere copia integrale delle deliberazioni comunali e regionali di adozione ed approvazione del piano e relativi allegati, previo pagamento dei diritti di segreteria.
Il comune invia copia del PRG agli enti di diritto pubblico che istituzionalmente svolgono attività di disciplina e/ o di modificazione del territorio, nonché alle organizzazioni sindacali e professionali esistenti nel comune.
Le varianti al PRG sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del PRG.
L’impostazione compositiva e distributiva delle lottizzazioni approvate e convenzionate, nonché la relativa volumetria e gli indici, possono essere modificati dal comune in sede di redazione e/ o variazione degli strumenti urbanistici per motivate necessità di pubblico interesse
".

Ciò premesso e considerato che dagli atti di causa è risultato che il Comune in questione ha provveduto ad adottare tutti gli atti necessari alla approvazione della variante al P.R.G. nella loro esatta scansione temporale ed amministrativa, così come imposto dall’art. 16 L.R. n. 56/1980, il TAR è entrato nel merito delle varianti urbanistiche affermando che il diritto di proprietà è destinato necessariamente a confrontarsi con quelle che sono le dinamiche di sviluppo di un territorio e con le relative normative in materia di pianificazione urbanistica.

Il potere di pianificazione urbanistica del territorio non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse. Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico - sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati.

Proprio per tali ragioni, lo stesso legislatore costituzionale, nel novellare l’art. 117 della Costituzione per il tramite della legge costituzionale n. 3/2001, ha sostituito (al fine di individuare le materie rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato - Regioni) il termine “urbanistica”, con la più onnicomprensiva espressione di “governo del territorio”, certamente più aderente, contenutisticamente, alle finalità di pianificazione che oggi devono ricomprendersi nel citato termine di “urbanistica”.

Il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti.

Dagli atti a disposizione dei giudici di primo grado, la contestata variante mirava a regolamentare le possibilità edificatorie di una zona del territorio comunale, trasformando l’intero borgo da zona B2 a zona A, rispetto alla previsione urbanistica precedente che prevedeva due zonizzazioni differenti, B2 e A1, consentendo una più armoniosa edificabilità della zona, adeguando il carico urbanistico insediativo futuro alla realtà edilizia esistente.

Il potere di pianificazione urbanistica, a maggior ragione in considerazione della sua ampia portata in relazione agli interessi pubblici e privati coinvolti, così come ogni potere discrezionale, non è sottratto al sindacato giurisdizionale, dovendo la pubblica amministrazione - come ribadito dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo - dare conto, sia pure con motivazione di carattere generale, degli obiettivi che essa, attraverso lo strumento di pianificazione, intende perseguire e, quindi, della coerenza delle scelte in concreto effettuate con i detti obiettivi ed interessi pubblici agli stessi immanenti.

Ma, considerato che la garanzia della proprietà privata è condizionata, nel sistema della Costituzione, dagli artt. 41 al 44, alla subordinazione a fini, dichiarati ora di utilità sociale, ora di funzione sociale, ora di equi rapporti sociali, ora di interesse ed utilità generale, rilevato che l’obiettivo perseguito dal Comune è rispondente alle esigenze del territorio ed è pienamente conforme agli scopi per cui detto potere pianificatorio del territorio è attribuito all’Amministrazione locale, e considerato che il potere pianificatorio è tipicamente discrezionale, il TAR non ha potuto che rigettare il ricorso.

Come, infine, ribadito dai giudici di primo grado la circostanza per cui una pratica edilizia sia stata già positivamente istruita nulla toglie al potere discrezionale - per di più adeguatamente motivato - sulle scelte urbanistiche dell’Amministrazione. Ed è proprio la regolamentazione ed il piano delle scelte che ricadono sul territorio a legittimare una richiesta edilizia, e non il contrario: a ben vedere la posizione della ricorrente non è meritevole di tutela, in quanto non è configurabile in capo al privato un affidamento qualificato ed, inoltre, lo stesso è “titolare di un’aspettativa generica ad una reformatio in melius o alla conservazione dell’originario regime urbanistico, analoga a quella di ogni altro proprietario che aspiri ad un uso proficuo dell’immobile, che non può vincolare i successivi strumenti di pianificazione urbanistica, nemmeno sotto il profilo di uno specifico onere di motivazione”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza TAR