Verbalizzazione Commissioni di Gara: Sentenza del Consiglio di Stato
10/09/2015
Con la recente sentenza n. 4209 dell'8 settembre scorso, la Terza
sezione del Consiglio di Stato è intervenuta sul problema relativo
alla verbalizzazione riassuntiva dell'attività di una commissione
giudicatrice.
I Giudici di Palazzo Spada hanno esaminato le censure sollevate da una società partecipante ad una gara d'appalto dirette a far annullare l'intera procedura di gara, almeno a partire dalla fase di valutazione delle offerte, eccependo l'illegittimità della verbalizzazione riassuntiva dell'attività della commissione giudicatrice in quanto nel caso concreto quest'ultima aveva verbalizzato in una sola seduta le operazioni svolte in 9 sedute precedenti.
Il Consiglio di Stato con la citata sentenza ha rigettato il ricorso affermando che:
I Giudici di Palazzo Spada hanno, poi, rilevato come la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa anche dalla giurisprudenza, purché sopraggiunga in tempi idonei ad evitare la insorgenza di errori o omissioni nella ricostruzione dei fatti.
In allegato la copia dell'interessante Sentenza.
© Riproduzione riservata
I Giudici di Palazzo Spada hanno esaminato le censure sollevate da una società partecipante ad una gara d'appalto dirette a far annullare l'intera procedura di gara, almeno a partire dalla fase di valutazione delle offerte, eccependo l'illegittimità della verbalizzazione riassuntiva dell'attività della commissione giudicatrice in quanto nel caso concreto quest'ultima aveva verbalizzato in una sola seduta le operazioni svolte in 9 sedute precedenti.
Il Consiglio di Stato con la citata sentenza ha rigettato il ricorso affermando che:
- per giurisprudenza consolidata non sussiste alcun principio che imponga la contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute, essendo invece sufficiente anche una valutazione finale;
- nel disciplinare di gara non sussisteva l'obbligo della specifica indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, e sul punto il Collegio ha infatti rilevato come si tratta di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale;
- nel disciplinare di gara non è prescritta la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara, ma semplicemente stabilisce che la Commissione giudicatrice verbalizzi “l'esito dei propri lavori”;
I Giudici di Palazzo Spada hanno, poi, rilevato come la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa anche dalla giurisprudenza, purché sopraggiunga in tempi idonei ad evitare la insorgenza di errori o omissioni nella ricostruzione dei fatti.
In allegato la copia dell'interessante Sentenza.
© Riproduzione riservata
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