Verifiche attrezzature di lavoro: Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
29/05/2013
Contenuti minimi dell'indagine supplementare, verifiche periodiche
sulle attrezzature in uso presso industrie estrattive a cielo
aperto o sotterranee, carrelli semoventi a braccio telescopico,
piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (Plac), scale per
traslochi, pubblicazione dell'elenco dei verificatori e dei
responsabili tecnici e relativi sostituti: sono i contenuti della
Circolare 23 maggio 2013, n. 18 con la quale il Ministero
del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito
all'applicazione del D.M. 11 aprile 2011 concernente la
"Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di
cui all'art. 71, comma 13 del medesimo decreto
legislativo".
La circolare segue quelle già emanate dal Ministero (nn. 21/2011, 11/2012, 23/2012 e 9/2013) ed ha lo scopo di rispondere ai numerosi quesiti pervenuti. Sono affrontati, in particolare, i seguenti argomenti:
Contenuti minimi dell'indagine supplementare (D.M. 11/04/2011, Allegato II, Punto 2 lettera c))
La circolare chiarisce che l'indagine supplementare consiste nell'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodotte nell'utilizzo delle attrezzature da lavoro messe in servizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Sono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni. Tali ispezioni sono sottoposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.
Le modalità di ispezione devono includere:
Per quanto concerne le modalità di ispezione, il Ministero ne ha analizzato i dettagli:
Verifiche periodiche sulle attrezzature in uso presso attività di cui al D.Lgs. 25/11/1996, n. 624 (industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee)
Il regime delle verifiche periodiche previsto dal comma 11, art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 non si applica alle attrezzature utilizzate nelle attività di cui al D. Lgs. n. 624/96 recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Per quanto concerne i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica perché attrezzati con accessori o attrezzature per il sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all'Inail la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modulo l'indicazione dei diversi numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive. Ne caso in cui dette attrezzature siano già sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica a INAIL.
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (Plac) A seguito della comunicazione di messa in servizio, verrà assegnata alla PLAC (intesa come l'attrezzatura costituita dalla piattaforma di lavoro - piattaforma principale ed eventuali prolungamenti o estensioni della stessa - da una o più colonne e da un sistema di comando) una sola matricola a prescindere dal numero di configurazioni previste nel manuale d'uso. Le verifiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.
Scale per traslochi Le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone), non sono soggette alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008.
Pubblicazione dell'elenco dei verificatori e dei responsabili tecnici e relativi sostituti
Ai fini della massima trasparenza e divulgazione possibile delle informazioni, il Ministero ha ravvisato l'opportunità che i Soggetti Abilitati pubblichino sul proprio sito internet il relativo organigramma generale (matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata. Inoltre, il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato deve esibire copia della lettera di incarico ed deve dare evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato.
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La circolare segue quelle già emanate dal Ministero (nn. 21/2011, 11/2012, 23/2012 e 9/2013) ed ha lo scopo di rispondere ai numerosi quesiti pervenuti. Sono affrontati, in particolare, i seguenti argomenti:
- contenuti minimi dell'indagine supplementare;
- verifiche periodiche sulle attrezzature in uso presso attività di cui al D.Lgs. 25/11/1996, n. 624 (industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);
- carrelli semoventi a braccio telescopico;
- piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (Plac);
- scale per traslochi;
- pubblicazione dell'elenco dei verificatori e dei responsabili tecnici e relativi sostituti.
Contenuti minimi dell'indagine supplementare (D.M. 11/04/2011, Allegato II, Punto 2 lettera c))
La circolare chiarisce che l'indagine supplementare consiste nell'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodotte nell'utilizzo delle attrezzature da lavoro messe in servizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Sono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni. Tali ispezioni sono sottoposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.
Le modalità di ispezione devono includere:
- l'esame visivo;
- le prove non distruttive;
- le prove funzionali;
- le prove di funzionamento.
Per quanto concerne le modalità di ispezione, il Ministero ne ha analizzato i dettagli:
- Esame visivo: dovrà essere effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa);
- Prove non distruttive: a seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali;
- Analisi dei componenti strutturali e funzionali: dovranno essere controllati i componenti strutturali della macchina quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc.;
- Prove funzionali: dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività;
- Prove di funzionamento: dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale;
- Esito dell'ispezione: dovranno essere registrati i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo e dei cicli effettuati verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.
Verifiche periodiche sulle attrezzature in uso presso attività di cui al D.Lgs. 25/11/1996, n. 624 (industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee)
Il regime delle verifiche periodiche previsto dal comma 11, art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 non si applica alle attrezzature utilizzate nelle attività di cui al D. Lgs. n. 624/96 recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Per quanto concerne i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:
- il sollevamento di carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru, e Jib, con e senza argano),
- il sollevamento persone con cestello/piattaforma,
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica perché attrezzati con accessori o attrezzature per il sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all'Inail la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modulo l'indicazione dei diversi numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive. Ne caso in cui dette attrezzature siano già sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica a INAIL.
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (Plac) A seguito della comunicazione di messa in servizio, verrà assegnata alla PLAC (intesa come l'attrezzatura costituita dalla piattaforma di lavoro - piattaforma principale ed eventuali prolungamenti o estensioni della stessa - da una o più colonne e da un sistema di comando) una sola matricola a prescindere dal numero di configurazioni previste nel manuale d'uso. Le verifiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.
Scale per traslochi Le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone), non sono soggette alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008.
Pubblicazione dell'elenco dei verificatori e dei responsabili tecnici e relativi sostituti
Ai fini della massima trasparenza e divulgazione possibile delle informazioni, il Ministero ha ravvisato l'opportunità che i Soggetti Abilitati pubblichino sul proprio sito internet il relativo organigramma generale (matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata. Inoltre, il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato deve esibire copia della lettera di incarico ed deve dare evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato.
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