Via libera al Decreto Sviluppo: nuove regole sugli appalti

06/05/2011

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge con le norme per lo sviluppo e il rilancio dell'Economia fortemente voluto dal ministro Giulio Tremonti. Il decreto-legge, in 10 articoli, contiene misure urgenti per lo sviluppo e il rilancio dell'economia, previsto dal Documento di economia e finanza (Def) 2011, pacchetto di semplificazione fiscale per le imprese, il credito d'imposta per le assunzioni al Sud e la ricerca e la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile. Nel testo anche il rilancio del piano casa con il superamento degli ostacoli regionali. Con il decreto non arriva invece l'annunciata 'manutenzione' dei conti pubblici che dovrebbe essere approvata con una manovra da 7-8 miliardi a giugno.

Tra le altre misure:
  • il credito d'imposta per le assunzioni al Sud e la ricerca;
  • il rilancio del piano casa con l’introduzione del silenzio-assenso entro un massimo di 90-100 giorni (180-200 per le città di oltre 100mila abitanti) per il rilascio del permesso di costruire. Per il piano casa, vengono riaperti i termini per i piani regionali incentivando la "demolizione e ricostruzione" con libertà di sagoma e viene introdotto, anche, un premio di volumetria del 10% per gli edifici non-residenziali;
  • nuove regole sugli appalti con una quantità innumerevoli di modifiche al Codice dei contratti e piccole modifiche anche al Regolamento di attuazione dello stesso;
  • l’ estensione del regime di contabilità semplificata a 400mila euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700mila euro di ricavi per le altre imprese;
  • sgravi fiscali e notevoli semplificazioni normative per i nuovi distretti turistico-alberghieri. Il diritto di superficie per gli arenili, poi, durerà 90 anni e potrà riguardare anche aree già occupate lungo le coste da edificazioni esistenti;
  • soppresso l'obbligo di compilazione per chi paga con moneta elettronica presso i distributori di carburanti.

Le novità relative agli appalti sono contenute nell’articolo 4 del decreto-legge che introduce modifiche al codice dei contratti per:
  • estensione del campo di applicazione della finanza di progetto;
  • limite della possibilità di iscrivere “riserve”;
  • introduzione di un tetto di spesa per le varianti in corso d’opera;
  • contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
  • riduzione della spesa per accordi bonari;
  • istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
  • disincentivo per le liti “temerarie”;
  • individuazione, prova ed accertamento dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dei dati nazionale dei contratti pubblici;
  • estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione alle gare richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici;
  • controlli essenzialmente “ex post” sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti>,
  • tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
  • obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
  • razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (”Legge obiettivo”);
  • innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
  • innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.
Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

A cura di Gabriele Bivona


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