Visite periodiche D.Lgs. 81/2008: Il Decreto con l’elenco dei soggetti abilitati

09/04/2014

Pubblicato il settimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.
L’elenco è contenuto nel Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014 ed è stato pubblicato in riferimento alle previsioni contenute nel punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011..
Mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda. Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale, vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
Secondo le disposizioni dell'art. 71 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di lavoro. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono infatti la titolarità dell'Inail per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'all. VII del d.lgs. 81/2008 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.

Fare la prima verifica impianti - Spetta alle aziende richiedere la verifica all’Istituto al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. É necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall’Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta. Il Decreto ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto.
L'art. 71 del d.lgs. 81/2008 prevede i seguenti adempimenti:
  • denuncia di impianto scariche atmosferiche (d.p.r. 462/2001)
  • immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (d.m. 11 aprile 2011)
  • immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (d.m.11 aprile 2011)
  • richiesta di prima verifica periodica (d.m.11 aprile 2011) per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi, impianti termici (all. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Attrezzature soggette a verifica di conformità - L'attività di verifica di conformità di prodotto e di impianti riguarda nello specifico le seguenti attrezzature (elencate nell'all. VII del d.lgs. 81/2008):
  • generatori di vapore e di acqua surriscaldata
  • recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas
  • recipienti a gas e recipienti a vapore
  • recipienti particolari
  • recipienti semplici a pressione con p.v. ?8000 e p.s. > 12 bar
  • forni industriali marcati CE
  • forni industriali non marcati CE e Forni per oli minerali
  • serbatoi per GPL
  • contenitori a pressione di gas con membrature miste
  • atrezzature a pressione in accordo alla direttiva 97/23/CE PED
  • atrezzature a pressione trasportabili di cui al d.m. 12/09/1925 e s.m.i.
  • attrezzature di lavoro - Gruppo GVR
  • attrezzature di lavoro per SC e SP
  • ponti sollevatori per veicoli
  • impianti di riscaldamento
  • apparecchi di sollevamento e piattaforme di lavoro elevabili
  • impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra (pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque necessario, per le disposizioni del d.p.r. 462/2001, attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l'Inail)

Presentare la richiesta di verifica - I datori di lavoro possono fare richiesta all'Inail per via telematica, accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta elettronica certificata, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal d.p.r. 462/2001.

A cura di Gabriele Bivona



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Documenti Allegati

Decreto dirigenziale