Voucher Digitalizzazione, discriminati i liberi professionisti

28/02/2018

"Tutti gli interventi di sostegno alle PMI previsti dai piani operativi PON e POR debbano ritenersi estesi ipso iure anche ai liberi professionisti, stante il chiaro tenore letterale dell’abrogata disposizione e di quella che l’ha sostituita”.

Ha chiarirlo è un parere pro veritate del prof. Avv. Nicola Colacino richiesto e ottenuto dal Comitato Unitario Professioni (CUP) e dalla Rete Professioni Tecniche (RPT) dopo che lo scorso 19 gennaio 2018 era stata inviata una nota al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che aveva evidenziato la "svista" nel non avere incluso i liberi professionisti nella platea di soggetti per l'accesso al c.d. Voucher per la digitalizzazione (leggi news).

Ricordiamo che il voucher per la digitalizzazione è quella misura agevolativa indirizzata alle piccole e medie imprese (PMI) per l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico (leggi news). Come previsto dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017, lo sportello per accedere al contributo si è aperto il 30 gennaio e si è chiuso il 9 febbraio (data poi prorogata al 12 gennaio).

Tra i requisiti per accedere all'agevolazione, il decreto direttoriale 24 ottobre 2017 è stato richiesto, tra le altre cose, il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. Condizione che ha escluso gli studi professionali e i liberi professionisti, nonostante la legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, comma 821,  legge 18 dicembre 2015, n. 28) abbia equiparato i liberi professionisti alle PMI per accedere ai Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, il Italia esistono ancora agevolazioni dedicate esclusivamente alle piccole e medie imprese che ghettizzano ancora una volta i liberi professionisti.

Da qui la richiesta di CUP e RPT di provvedere affinché venisse sanata l’esclusione dei liberi professionisti. Il 29 gennaio successivo il MISE ha risposto ribadendo l’interpretazione della Direzione generale per l’inapplicabilità dell’equiparazione tra PMI e professionisti per l’accesso alla misura in oggetto. A questo punto CUP e RPT hanno rivalutato attentamente la ricostruzione normativa proposta, facendo predisporre un parere pro veritate dal prof. Avv. Nicola Colacino.

Il parere conferma come “(..)sin dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, il legislatore italiano ha inteso affermare la piena equiparazione tra PMI e liberi professionisti ai fini dell’accesso ai piani operativi sopra richiamati (POR e PON riconducibili alla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 ndr), con ciò innovando rispetto alla disciplina legislativa precedente, (…) e ampliando, per l’effetto, la platea dei destinatari degli interventi promossi sui fondi strutturali comunitari destinati alle PMI”.

Il parere afferma, inoltre, che: “La rilevata equiparazione porta, quindi, ad affermare che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 821, della legge n. 208/2015, tutti gli interventi di sostegno alle PMI previsti dai piani operativi PON e POR debbano ritenersi estesi ipso iure anche ai liberi professionisti, stante il chiaro tenore letterale dell’abrogata disposizione e di quella che l’ha sostituita”.

Il Parere commissionato da CUP e RPT conferma come l’equiparazione dei liberi professionisti alle PMI non possa essere “interpretata” secondo un non meglio precisato “principio di ragionevolezza” che produce effetti di evidente discriminazione tra le due categorie di soggetti, ponendosi con ciò apertamente in contrasto con la chiara volontà del legislatore nazionale ed europeo.

L’interpretazione proposta introduce un elemento di discrezionalità che dovrebbe essere estraneo alla funzione meramente attuativa delle disposizioni di legge istituzionalmente propria di tutte le amministrazioni pubbliche. Senza contare che allo stato attuale tale interpretazione, discrezionale come tutte le interpretazioni, risulta fortemente lesiva di un diritto normativamente sancito dei liberi professionisti.

CUP e RPT, pertanto, confidando nel buon senso e nell’attenzione del Ministro Calenda nei confronti di questi temi, hanno reiterato la richiesta di annullamento in autotutela del Decreto direttoriale 24 ottobre 2017, la modifica dei requisiti di accesso alla misura agevolativa ed in particolare l’esclusione per i liberi professionisti dell’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché la riapertura dei termini di presentazione delle domande, riservandosi ogni ulteriore azione al riguardo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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