Abbattimento barriere architettoniche tra bonus e cessione del credito dopo il Decreto Legge n. 39/2024

di Luciano Ficarelli - 07/06/2024

Stiamo ristrutturando un piccolo condominio di due abitazioni utilizzando il superbonus 110% e per il quale era stato previsto un ascensore esterno con cessione del credito (abbiamo un familiare disabile). Per tale ascensore era stata emessa fattura in data 13 marzo 2024 ma non è stata pagata in quanto l'ascensore non è ancora pronto. Dopo il Decreto Legge n. 39/2024 possiamo ancora accedere al suddetto bonus?

I lavori con il superbonus 110% sono stati effettuati e terminati nei tempi utili. L'ascensore era previsto nel computo metrico presentato con relativa CILAS e SCIA.

L’esperto risponde: le ultime modifiche ai bonus edilizi

Le modifiche alle norme sugli interventi di ristrutturazione edilizia non hanno risparmiato quelli che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare, il Decreto-Legge n. 212 del 29 dicembre 2023 ha modificato sostanzialmente l’articolo 119-ter del D.L. 34/2020 che regola tale intervento. Con l’entrata in vigore del D.L. 212/2023, art. 3 comma 1, gli interventi ammessi sono stati ridotti ad un elenco tassativo che comprende solo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Inoltre, il D.L. 212/2023 prevede anche che i requisiti previsti per l’ammissione in detrazione debbano essere asseverati da tecnici abilitati.

Lo stesso decreto ha limitato l’accesso alle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, prevedendone l’utilizzo solo per gli interventi realizzati da:

  • condomìni, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del D.L. 34/2020, che però non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Successivamente, con l’ultimo decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, all’art. 1, comma 4, è stato stabilito che quanto appena sopra detto è ammesso solo fino al 30 marzo 2024. Per gli interventi eseguiti dal 31 marzo 2024, per poter utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, occorrono le ulteriori seguenti condizioni:

  • alla data del 29 marzo 2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • alla data del 29 marzo 2024, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Il quesito del lettore

Il quesito del gentile lettore presenta vari aspetti che vanno presi in considerazione:

  1. Lavori di installazione di un ascensore previsti nel superbonus 110% ma non più eseguiti;
  2. Lavori da eseguire in un mini-condominio;
  3. Presenza di un familiare disabile;
  4. Richiesta di accesso al bonus barriere architettoniche 75% di cui all’art. 119-ter D.L. 34/2020 e alle opzioni di cui al successivo art. 121 D.L. 34/2020;
  5. Pagamento della fattura non ancora avvenuto.

La risposta al quesito

La scelta fatta dai tecnici di estrapolare gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche dall’insieme degli interventi previsti dal superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020 non pregiudica l’utilizzo lecito del bonus previsto dall’art. 119-ter del D.L. 34/2020. Cambia la percentuale di detrazione, che passa dal 110/90/70 per cento (a seconda delle condizioni esistenti all’epoca di realizzazione degli interventi) al 75 per cento.

Cambiano anche i limiti di spesa: dalle 96.000 euro previste per il superbonus, si passa alle 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno e, per quanto riguarda i condomìni, 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Pertanto, poiché l’ascensore sarà installato a servizio di un edificio condominiale composto da due unità immobiliari, il limite di spesa ammesso alle agevolazioni è di 80.000 euro.

La presenza del disabile sarebbe stato un requisito per accedere alle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura senza dover rispettare il limite imposto del reddito di riferimento.

Quindi, c’erano tutte le condizioni per utilizzare il bonus barriere architettoniche con le opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura, ma il mancato pagamento pregiudica l’operazione finanziaria agevolata, lasciando al committente la sola possibilità della detrazione in dichiarazione dei redditi ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Infatti, a causa della norma prevista dall’art. 1, comma 4, del D.L. 39/2024, occorre un acconto pagato alla data del 30 marzo 2024 che, nel caso proposto, non c’è.

Se, invece, dopo aver chiuso la CILAS che ha sancito la chiusura dei lavori agevolati dal superbonus, la SCIA è rimasta aperta, allora si potrà ancora fruire delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura.

 

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità



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