Abusi edilizi e accertamento di conformità: il CdS sull'annullamento in autotutela
di Redazione tecnica - 17/11/2021
Abusi edilizi, permesso di costruire in sanatoria e successivo annullamento d'ufficio da parte della pubblica amministrazione. Sono temi che si intrecciano tra loro e che vanno sempre affrontati, normativa alla mano, facendo sempre molta attenzione alle date.
Abusi edilizi e accertamento di conformità: nuova sentenza del Consiglio di Stato
Se ne parla nella sentenza 2 novembre 2021, n. 7315 con la quale il Consiglio di Stato interviene sul ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado e del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso a costruire in sanatoria perché rilasciato su presupposti erronei in quanto lo stesso pone a legittimazione urbanistico-edilizia opere per le quali non risulta essere stato rilasciato preventivo e necessario Nulla Osta Regionale, circa il vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 gravante sull'area interessata dai lavori abusivi.
Come detto in premessa, le date sono fondamentali per comprendere i contorni della vicenda e la decisione dei giudici di Palazzo Spada che l'hanno riepilogata puntualmente:
- 30 ottobre 2012 - viene presentata una richiesta di accertamento in conformità;
- 14 maggio 2013 - dopo 196 giorni parte la richiesta da parte del Comune del nulla osta paesaggistico alla Regione;
- 21 gennaio 2014 - dopo 252 giorni dalla richiesta di nulla osta paesaggistico e 448 giorni dalla richiesta di accertamento di conformità, viene emesso il permesso di costruire in sanatoria;
- 29 agosto 2015 - dopo 585 giorni dal permesso di costruire in sanatoria e 813 giorni dalla richiesta di nulla osta paesaggistico, arriva il parere negativo della Regione;
- 3 ottobre 2016 - dopo 401 giorni dal parere negativo della Regione, 986 giorni dal permesso di costruire in sanatoria, 1238 giorni dalla richiesta alla Regione e 1434 dalla richiesta di accertamento di conformità, parte la richiesta di chiarimenti del Comune alla Regione sul parere negativo;
- 26 gennaio 2017 - dopo 115 giorni dalla richiesta alla Regione (sulle altre tempistiche è sufficiente farsi altri due conti) parte la nota della Direzione regionale competente di conferma del parere negativo;
- 13 giugno 2018 - viene emesso l'avviso di avvio del procedimento in autotutela;
- 12 dicembre 2018 - dopo 1786 giorni il Comune annulla in autotutela il permesso in sanatoria.
Decisione dei giudici e caso di specie a parte, abbiamo voluto riepilogare puntualmente le date per evidenziare le "follie" burocratiche e le tempistiche non compatibili per un Paese che vuole incentivare l'attività edilizia.
Abusi edilizi e accertamento di conformità: i motivi dell'annullamento in autotutela
In primo grado i giudici hanno osservato che l'annullamento in autotutela era legittimo evidenziando che il mancato rispetto del termine di diciotto mesi (oggi 12) previsto dall’art. 21 nonies, comma 2-bis della Legge n. 241/1990, non poteva ritenersi rilevante in presenza di falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, configurabile anche in presenza del solo silenzio su circostanze rilevanti o del riferimento solo parziale delle medesime.
Ricordiamo che nella sua formulazione attuale, l’art. 21 nonies, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 prevede:
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Sostanzialmente significa che in caso di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni, i titoli rilasciati possono essere annullati in qualsiasi momento.
Ma non è questo il caso.
Il vincolo paesaggistico
Nel caso di specie, infatti, l’amministrazione comunale ha ritenuto di poter adottare l’atto di sanatoria, all’esito di un’istruttoria disposta all’uopo e confluita in una relazione redatta da un tecnico incaricato da cui era emerso che l'area non era più sottoposta a vincolo paesaggistico.
Emerge, quindi, che, sebbene l’istante non avesse rappresentato la presenza del vincolo in questione, ossia ne avesse omesso la rappresentazione all’amministrazione comunale, quest’ultima riteneva che il vincolo non fosse sussistente non in forza dell’omissione da parte del privato, ma all’esito di apposita istruttoria e di una valutazione del tutto sganciata dall’omessa dichiarazione imputabile a quest’ultimo.
Ciò che in definitiva manca per ritenere che il provvedimento oggetto di autotutela dipenda dalla falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato è la sussistenza di un nesso causale tra l’omissione imputabile a quest’ultimo e la decisione dell’amministrazione di ritenere l’inesistenza del vincolo, che, come chiaramente evincibile dalla motivazione a supporto del provvedimento annullato in autotutela, discende da un errore che prescinde dall’omissione del privato ed è frutto di quanto attestato nella relazione del tecnico incaricato e di quanto autonomamente desunto dall’amministrazione dall’atto di compravendita sopra indicato.
Da ciò discende che l’amministrazione nel provvedere in autotutela avrebbe dovuto rispettare il termine di diciotto mesi (oggi 12) indicato dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, ratione temporis vigente, sicché risulta meritevole di condivisione il primo motivo di appello e ciò consente di non esaminare gli ulteriori motivi contenuti nel presente gravame, il cui esame resta, quindi, assorbito.
L’appello, quindi, è fondato ed è stato accolto.
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