Abusi edilizi e accertamento di conformità: occhio ai tempi per la sanatoria
di Redazione tecnica - 19/01/2024
C’è una bella differenza tra la presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia prima e dopo un’ingiunzione di demolizione, soprattutto perché nel secondo caso, l’ordine impartito dall’Amministrazione non perde efficacia, ma viene soltanto sospeso e a condizione che la domanda sia presentata nei tempi consentiti.
Domanda di sanatoria e ordine di demolizione: chiarimenti dal Consiglio di Stato
Su un consolidato orientamento giurisprudenziale è tornato il Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 gennaio 2024, n. 401, con la quale ha respinto l’appello contro un’Amministrazione Comunale che aveva ordinato la demolizione di diversi manufatti, e che invece, secondo il ricorrente, sarebbero stati oggetto di un’istanza di sanatoria presentata in precedenza.
Non solo: sempre nella tesi del ricorrente, l'istanza sarebbe stata comunque presentata entro i 90 giorni consentiti prima della verifica dell'inottemperanza, mentre l’ordine di demolizione sarebbe stato in contrasto con quanto stabilito più volte in giurisprudenza, per cui la presentazione di una domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) comporta in ogni caso la perdita di efficacia degli atti repressivi dell’abuso in precedenza adottati, salva una loro rinnovata adozione nell’eventualità di un successivo diniego di sanatoria.
Ordine di demolizione: cosa succede se si presenta istanza di accertamento di conformità?
Nel valutare il caso, il Consiglio ha specificato che:
- l’amministrazione non è tenuta a valutare d’ufficio la sanabilità dell’opera prima dell’adozione dell’ordine di demolizione;
- la presentazione di un’istanza di sanatoria non determina né l’illegittimità né l’inefficacia definitiva del pregresso ordine di demolizione, ma una mera sospensione dell’efficacia temporanea che viene meno in caso di rigetto dell’istanza.
Proprio su questo punto, i giudici d'appello hanno precisato che è superato il più risalente indirizzo giurisprudenziale invocato dall’appellante che, sul presupposto dell’inefficacia definitiva della precedente ordinanza determinata dall’istanza di sanatoria, imponeva all’amministrazione, in caso di diniego di sanatoria, l’adozione di una nuova ordinanza di demolizione.
Nel caso in esame, invece l’istanza di sanatoria per le opere in questione è stata presentata non solo successivamente all’ordine di demolizione, ma anche quando era ormai decorso il termine di 90 giorni per la sua esecuzione, senza rispettare quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui il destinatario dell’ordine di demolizione può formulare l’istanza di accertamento di conformità entro il termine perentorio di 90 giorni indicato nell’ordinanza di demolizione, ossia prima della scadenza del termine stabilito per demolire o ridurre in pristino (Ad. Plen. n. 16/2023) a prescindere dal successivo accertamento dell’inottemperanza.
Il ricorso è stato quindi respinto: l’ordinanza non solo è stata legittimamente adottata, ma ha anche prodotto definitivamente i propri effetti, obbligando il proprietario alla demolizione delle opere oggetto del contenzioso.
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