Abusi edilizi: la Cassazione sui destinatari dell'ordine di demolizione

di Redazione tecnica - 16/05/2024

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso ma anche l'attuale proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

Inoltre la prospettiva che la demolizione potrà essere eseguita d'ufficio a spese e a caríco dell'attuale proprietario del bene non costituisce causa di nullità dell'ingiunzione.

Abusi edilizi: i destinatari dell'ingiunzione a demolire

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 maggio 2024, n. 17809, accogliendo il ricorso presentato contro la revoca dell’ingiunzione a demolire disposta dal giudice dell’esecuzione in favore di alcuni soggetti non condannati ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 per i reati di abusivismo edilizio e violazione di sigilli, ma nella disponibilià del bene.

Dall’altra parte, la revoca dell’ingiunzione a demolire era stata disposta sull’assunto che destinatario dell'ordine di demolizione può essere esclusivamente il condannato e sebbene l'ordine di esecuzione venga giustamente notificato anche ai soggetti interessati, non si può pretedere la demolizione dell’immobile, pena l'esecuzione d'ufficio, a loro spese.

Ordine di demolizione: le previsioni del Testo Unico Edilizia

Per valutare la questione, la Corte ha ricostruito il quadro normativo che disciplina la materia, citando in particolare i commi 2, 3, 4, 4-bis, 5 e 9dell’art. 31 del  d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), che così recita:

«2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali (..) ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti (...)

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».

Spiegano gli ermellini che il tenore letterale del secondo comma dell'art. 31, è chiaro nella parte in cui fa obbligo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale di ingiungere la rimozione o la demolizione sia al responsabile dell'abuso che al proprietario, logicamente presupponendo, la norma, la dissociazione, al momento della emissione dell'ingiunzione, tra l'autore dell'abuso e l'attuale titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva sul bene da demolire.

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