Abusivismo, condono edilizio e interventi di manutenzione: interviene la Cassazione
di Redazione tecnica - 13/04/2021
C'è una condanna importante per reati edilizi, oltre ad una super-multa", sui tavoli dei giudici della Corte di Cassazione. Si parla di abusivismo, sanatoria e interventi di manutenzione. E, con la sentenza n. 11788/2021, vengono chiariti alcuni dubbi. Ma soprattutto puntualizzati alcuni aspetti del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
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Abusivismo e interventi di manutenzione
Nel caso di specie, due proprietari dell'immobile abusivo, avevano già perso nei primi due gradi di giudizio. Ma ritengono che ci sia una cattiva interpretazione delle norme che regolano gli aspetti della richiesta di sanatoria e degli interventi di edilizia libera.
Il punto chiave della sentenza è in un particolare passaggio in cui i giudici della corte di Cassazione affermano che le opere compiute dai due proprietari dell'immobile abusivo, "non possono qualificarsi come interventi di manutenzione ordinaria, poiché interessanti un immobile abusivo con pratica di condono in corso".
Cosa dice la norma
Appare chiaro ciò che dice il Testo Unico Edilizia, in particolare all'art. 44 in cui si specifica che ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su immobile illegittimo, effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, "ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legalmente". Tra l'altro, specificano i giudici, i due erano consapevoli del fatto che stavano realizzando degli interventi su un immobile abusivo.
Il fatto non è poco grave
Uno dei due proprietari che ha proposto ricorso, ha chiesto di veder riconosciuta la "tenuità del fatto". Ma non è così, dicono i giudici. Stiamo parlando, infatti, di una struttura "importante" dal punto di vista edile e comunque realizzata in una zona sottoposta a vincolo. Oltre che gli interventi erano stati effettuati in prosecuzione di altra attività edilizia illecita. In ogni caso, spiegano i giudici, l'unica cosa rilevante "è la natura abusiva dell'immobile". Il ricorso è stato completamente respinto.
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