Abusi edilizi: il divieto di sanatoria implicita

di Redazione tecnica - 13/07/2022

Ottenere la sanatoria edilizia su alcune opere abusive non significa che ogni intervento realizzato successivamente sia incluso nel titolo abilitativo ottenuto. In sostanza, non si può parlare mai di sanatoria implicita, come ha cercato invece di fare il responsabile di diversi abusi edilizi, nella presentazione del proprio ricorso al Consiglio di Stato, che ha prontamente respinto l’ipotesi con la sentenza n. 5542/2022.

Sanatoria implicita, il divieto del Consiglio di Stato

La vicenda riguarda un ordine di demolizione e il diniego di accertamento di conformità avente per oggetto il cambio di destinazione d’uso (da deposito a residenza), mediante recupero abitativo di sottotetto ex art. 4 della l. r. Campania n. 15/2000. Il proprietario di un’unità immobiliare di circa 36 mq aveva ottenuto la sanatoria sul manufatto, pretendendo poi di espandere la legittimità del permesso di costruire ad altri due locali, di circa 10 mq ciascuno.

Secondo l’appellante si sarebbe formato un implicito titolo abilitativo sulla veranda abusiva, esistente ormai da decenni, alla luce dei titoli rilasciati ex post dall’Amministrazione su parti strutturalmente accorpate a detta superficie; inoltre ha sostenuto l’impossibilità di ripristinare lo stato di legittimità edilizia dell’immobile, atteso che un simile intervento avrebbe inciso sulla staticità delle opere assentite.

Ordine di demolizione e fiscalizzazione dell'abuso

Palazzo Spada ha spiegato che non solo non è possibile procedere con una sanatoria “implicita”, ma, dato che le strutture sono state realizzate in momenti storici distinti, è probabile che esse possano essere rimosse snnza arrecare alcun danno alla parte autorizzata. In ogni caso la cd. “fiscalizzazione dell’abuso” è fattibile solo in fase di esecuzione dell’ordine di demolizione e non prima.

Infine, per quanto riguarda l’applicazione della normativa sul recupero dei sottotetti prevista dalla legge regionale Campania n. 15/2000, l’immobile è stato semplicemente costruito sul lastrico solare e non può essere considerato quale un “sottotetto”. In ogni caso, spiegano i giudici, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b, della l. 15/2000, il recupero abitativo avrebbe potuto ammettersi solo se la struttura di relativa ubicazione fosse risultata realizzata legittimamente oppure, se realizzata abusivamente, fosse stata previamente sanata ai sensi della l. n. 47/1985 (cd. "Primo Condono Edilizio") e della l. n. 724/1994 (cd. "Secondo Condono Edilizio").

L’appello è stato quindi respinto in ogni sua parte, confermando l’ordine di demolizione delle opere abusive: su di esse non è applicabile alcuna sanatoria implicita e, soprattutto, non è possibile attuare una fiscalizzazione prima dell’eventuale esecuzione dell'ordinanza.

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