Abusi edilizi, nessuna sanatoria senza doppia conformità
di Redazione tecnica - 08/11/2022
La doppia conformità rappresenta uno dei principi granitici in tema di abusi edilizi, che orienta in maniera chiara e precisa l’operato della giurisprudenza amministrativa. E c’è poco da fare, non si scappa: senza il verificarsi dei presupposti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia, non è possibile ottenere la sanatoria.
Abusi edilizi e doppia conformità: la sentenza del TAR
Ne dà conferma il TAR Marche, con la sentenza n. 616/2022, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un’azienda per l’annullamento del silenzio diniego opposto da un’Amministrazione sulla richiesta di sanatoria di un manufatto realizzato su territorio comunale. Sull’edificio, gravato da un provvedimento di demolizione, è stata presentata un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 sul quale il Comune appunto non si è espresso. Come spiega il giudice, il tacito diniego di un'Amministrazione non va motivato, ragion per cui un eventuale ricorso va presentato sul profilo sostanziale e quindi sull’effettiva sussistenza delle condizioni per la sanatoria.
Accertamento di conformità: le disposizioni del Testo Unico Edilizia
In ogni caso, nel caso in esame non si riscontrava la sussistenza della doppia conformità. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative), il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente:
- sia al momento della realizzazione dell'abuso;
- sia al momento della presentazione della domanda.
Spiega il collegio che la doppia conformità non contempla soltanto la compatibilità con la destinazione di zona, ma anche con tutta l’ulteriore disciplina urbanistica ed edilizia (ad es. compatibilità con vincoli di vario genere, con i limiti di altezza, delle distanze e dei distacchi, di utilizzazione e di edificabilità fondiaria e territoriale, di copertura dell’area, del rapporto di permeabilità, ecc.).
Accertamento di conformità per opere abusive su suolo pubblico
Per altro, nel caso in esame gli abusi riguardavano opere realizzate su un terreno di proprietà comunale e per questo soggette al regime sanzionatorio di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.Come ha ribadito il TAR, sebbene l’art. 36 legittimi anche il “responsabile dell’abuso” (diverso dal proprietario) alla richiesta della sanatoria, è tuttavia dubbio che tale facoltà contempli anche le opere menzionate all’art. 35, trattandosi di fattispecie non prevista dall'art. 36, che richiama solo gli articoli 31, 33 e 34).
L’applicazione dell’art. 36 per sanare abusi ex art. 35 è possibile soltanto infatti quando il responsabile dell’abuso abbia un rapporto qualificato con l’area come, ad esempio, i titolari di concessioni demaniali.
Accertamento di conformità vs sanatoria giurisprudenziale
Infine nessuno sconto sulla non conformità alla data dell’abuso, facendo valere eventualmente soltanto quella alla data della domanda, invocando quindi la c.d. “sanatoria giurisprudenziale”: spiega il TAR che si tratta di un istituto non più attuale, per contrasto con il regime della doppia conformità ex art. 36 del DPR n. 380/2001 e quindi non applicabile.
Il ricorso è stato quindi respinto: l'abuso non era conforme alla disciplina vigente all'epoca della costruzione del manufatto e per latro, trattandosi di un'opera realizzata su suolo di proprietà comunale, si tratta di una fattispecie non contemplata dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
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