Abusi edilizi: occhio ai raster di Google Earth
di Redazione tecnica - 12/06/2024
La formulazione del comma 1-bis, art. 9-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) - recentemente modificato dal D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) - consente l’utilizzo di riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, per la valutazione dello stato legittimo dell’immobile.
Abusi edilizi e stato legittimo: la data di realizzazione dell’intervento
Prescindendo dallo stato legittimo, alla luce dell’attuale disciplina edilizia e soprattutto per gli interventi realizzati in assenza di titolo edilizio, risulta di fondamentale importanza la prova della data di realizzazione degli stessi. Una prova che, come ormai chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, può essere fornita solo dal privato che risulta essere l’unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova e, quindi, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto.
Tra la documentazione idonea a dimostrare la data di realizzazione dell’intervento è ormai pacifico che non è possibile utilizzare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che non sono di per sé sufficienti e potendo essere utilizzate nel processo amministrativo solo in presenza di altri elementi probatori, precisi e concordanti, mentre in mancanza di idoneo riscontro, non essendo suscettibili di essere verificate, non rivestono alcun effettivo valore probatorio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono, cioè, costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione.
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