Abusi edilizi: chi ne è responsabile? risponde il Consiglio di Stato

di Giorgio Vaiana - 22/05/2021

Torniamo ad occuparci di abusivismo. Il caso che analizziamo oggi, grazie alla sentenza del consiglio di Stato n. 2258/2021, è abbastanza particolare. Ci sono il proprietario di un terreno, il vicino che è una società e un'amministrazione comunale. Il protagonista dell'abuso? Una pergola. Vediamo i dettagli.

Tar e ricorso

Il Comune aveva inviato un'ordinanza di demolizione di una pergola al proprietario di un terreno. La pergola, realizzata in legno, ricadeva completamente all'interno di un terreno di proprietà di una società. Il Tar aveva dato ragione al Comune e quindi confermata l'ordinanza di demolizione. Ma per i giudici del consiglio di Stato le cose non stanno così.

La norma analizzata

Il TAR ha analizzato il DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), in particolare l'art. 31 in cui viene specificato che l'ordinanza di demolizione di un manufatto realizzato senza i titoli necessari "può legittimamente essere comminato, indistintamente, al responsabile dell’abuso o al proprietario non responsabile". Ma questa disciplina, dicono i giudici del Consiglio di Stato "si applica all’ipotesi in cui l’abuso edilizio sia stata realizzata su un’area di proprietà del soggetto privato". Nel caso analizzato, invece, l’abuso è stato commesso "su un’area che non è di proprietà del responsabile dell’abuso, né dell’odierno appellante". Infatti il terreno su cui è stata realizzata la pergola appartiene ad una società. Ed la stessa società ad affermarlo in una memoria difensiva. L'ordinanza di demolizione, invece, si rifà proprio al Testo Unico Edilizia dando esplicitamente atto della natura pubblica dell'area.

La rilevanza dell'autore dell'abuso

Bene dice la società, secondo i giudici, a parlare di sanzioni urbanistico-edilizie "per garantire il ripristino della legalità", che abbiano "carattere reale e non anche punitivo di un comportamento illegittimo". Per questo dicono i giudici, "le sanzioni edilizie colpiscono il bene in assenza del giusto titolo e non il comportamento che ha dato origine a quest’ultimo, rendendo poco rilevante se l’autore dell’opera sia il proprietario o un altro soggetto". Ecco perché "le sanzioni possono essere irrogate anche nei confronti del proprietario non responsabile, in quanto egli si trova in una relazione qualificata con l’immobile, che fa sì che lui sia il solo soggetto legittimato ad intervenire, eliminando l’abuso". Ma questi princìpi non valgono nel caso in cui l'abuso sia stato realizzato all'interno di un'area demaniale o di proprietà pubblica, "posto che in tale evenienza è l’amministrazione stessa che entrerà nel possesso dell’opera realizzata e, a rigore, non è neppure concepibile un soggetto privato proprietario".

Il responsabile dell'abuso

In questo caso, si legge nella sentenza, come recita in particolare l'art. 35 del Testo Unico Edilizia "qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo". Questo vuol dire, spiegano i giudici che questa norma "presuppone l’imputabilità dell’opera abusiva al destinatario della sanzione, a differenza di quanto accade per gli abusi edilizi commessi in aree di proprietà privata, dove la sanzione demolitoria può essere irrogata anche al proprietario non responsabile". E specificano ancora che "il proprietario dell’immobile rientra nell’ambito dei soggetti passivi delle sanzioni urbanistico-edilizie. Solo nella particolare ipotesi relativa alla sanzione degli abusi realizzati sul demanio e sui beni appartenenti al patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il proprietario è esonerato totalmente dal coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio. In questi casi specifici le sanzioni demolitorie possono essere legittimamente irrogate unicamente nei confronti del responsabile dell’abuso".

L'imputabilità al destinatario della realizzazione dell'opera

Oltre all'abusività degli interventi, per poter applicare correttamente il Testo Unico Edilizia, è prevista anche l’imputabilità al destinatario della realizzazione dell’opera. Nel caso analizzato un presupposto che non esiste. Infatti è stato accertato che l'appellante non è l'autore dell'abuso. Per questo il ricorso, secondo i giudici deve essere accolto e l'ordinanza di demolizione sospesa.



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