Abusi edilizi e Sanzioni penali: la Cassazione sui beni paesaggistici

di Redazione tecnica - 01/06/2021

Parlare di edilizia non è mai semplice. Ad intrecciarsi c'è un vero e proprio groviglio di norme di diversa natura che è necessario conoscere perfettamente per non incappare nei più semplici errori che possono generare abusi di varia natura. Abusi che a loro volta possono comportare sanzioni più o meno rilevanti.

Abusi edilizi e vincoli paesaggistici

Il Titolo IV del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) definisce l'attività di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, le responsabilità e le sanzioni. Queste ultime, in particolare, sono riportate all'art. 44 del Capo II.

Entrando più nel dettaglio l'art. 44 prevede le seguenti sanzioni penali:

  • ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  • arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
  • arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

E proprio sugli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo che è necessario fare più attenzione.

Abusi edilizi e Sanzioni penali: nuovo intervento della Corte di Cassazione sui beni paesaggistici

Su questo argomento registriamo un nuovo intervento della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 20935 del 27 maggio 2021 ci consente di approfondire l'argomento sanzioni nel caso di abusi edilizi su aree o beni sottoposti a vincolo paesaggistico.

Il caso di specie riguarda un abuso edilizio realizzato in area sottoposta a vincolo che aveva comportato l'applicazione della pena di cui all'art. 181, comma 1-bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Secondo il ricorrente l'amministrazione avrebbe dovuto infliggere la sanzione prevista dal comma 1, art. 181 del Codice dei beni culturali e non quella (più stringente) prevista dal comma 1-bis. Secondo il ricorrente sarebbe mancata la prova dell'aumento di volumetria e sarebbe stata sufficiente la sanzione di cui all'art. 44, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/2001.

Nel ricorrere in Cassazione, la difesa avrebbe rilevato che la Corte di Appello non avrebbe tenuto in considerazione l'assenza di elementi di prova che dimostrino che i lavori eseguiti abbiano determinato un aumento di volumetria superiore al 30% rispetto alla costruzione originaria o un ampliamento superiore a 750 mc.

L'art. 181, comma 1-bis del D.Lgs. n. 42/2004 prevede, infatti, che nel caso di opere senza autorizzazione o in difformità eseguite su beni paesaggistici è punito con la reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

Ma, confermano gli ermellini, come risulta dalla sentenza e dal verbale allegato al ricorso, la prova della consistenza della volumetria realizzata in mc. 1288 rispetto agli originari 816,96, risultanti dalla pratica depositata presso il Comune per la concessione edilizia in sanatoria e per il certificato provvisorio di agibilità, è costituita dalle dichiarazioni dei Carabinieri, i quali hanno deposto su fatti accertati direttamente mediante l'analisi dei documenti, fra cui la nota del Comune, nel corso dell'attività investigativa.

Tale aumento volumetrico è icto ocull superiore al 30%. È pertanto assolutamente irrilevante che il teste abbia riferito di non ricordare se la stessa nota contenesse il calcolo dell'aumento volumetrico del 57,66%, e non si sia espresso in termini di certezza, posto che ciò che rileva è il superamento del valore del 30%. L'appello in Cassazione, dunque, è stato respinto.



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