Abusi edilizi, senza doppia conformità niente sanatoria

di Redazione tecnica - 21/01/2025

Dopo il copioso aggiornamento del Testo Unico dell'Edilizia (il d.P.R. n. 380/2001) arrivato con la Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), saranno parecchi i temi che dovranno essere chiariti da una nuova giurisprudenza. Si pensi alle nuove tolleranze costruttive-esecutive (art. 34-bis), ai casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (art. 34-ter) o alle rinnovate possibilità di sanatoria semplificata (art. 36-bis).

Sanatoria edilizia e doppia conformità: interviene il TAR

Esistono, però, alcuni orientamenti pacifici che tali sono rimasti anche dopo l’aggiornamento del Salva Casa. Tra questi quelli che riguardano la sanatoria ordinaria di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia (TUE).

Orientamenti che sono stati puntualmente ribaditi dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Siciliana con la sentenza n. 47 del 10 gennaio 2025 che risponde alla richiesta di annullamento del silenzio-rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine di 60 giorni, indicato dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per l'esame della domanda di sanatoria edilizia.

Interessante notare come nel caso di specie:

  • l’Istituto Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) avrebbe ritenuto sussistente, in linea di principio, la compatibilità degli interventi con il piano regolatore ASI;
  • il Genio Civile avrebbe ravvisato la conformità degli elaborati trasmessi alla normativa antisismica, subordinando tuttavia l’esito del procedimento amministrativo alle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria Penale;
  • la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina avrebbe ritenuto le aree in questione prive di interesse paesaggistico.

Il tutto avrebbe lasciato immaginare (i non addetti ai lavori) che i manufatti abusivi oggetto di un’ordinanza di demolizione potessero essere sanati. Peccato, però, che la giurisprudenza di ogni ordine e grado ha escluso in Italia la cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” ovvero una forma di sanatoria atipica che consente di riconoscere la legittimità di un’opera originariamente abusiva, basandosi unicamente sulla conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della presentazione dell’istanza.

Il concetto era stato affermato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza 29 agosto 2023, n. 36026) che ha escluso (nuovamente) la possibilità che gli effetti sananti possano essere attribuiti alla cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” o “impropria”, secondo la quale sarebbe possibile ottenere il riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

CONTINUA A LEGGERE

© Riproduzione riservata