Abusi edilizi: via libera alla sanatoria condizionata e al silenzio-assenso

di Gianluca Oreto - 12/06/2024

Diversamente da come affermato da qualcuno, la sanatoria dei piccoli abusi edilizi, pur semplificata, non sarà certamente gratuita (almeno per i privati) ma necessiterà di una istanza presentata da un tecnico abilitato, certamente dei diritti istruttori e una sanzione che in alcuni casi può essere molto importante.

Abusi edilizi: cambia la classificazione

Una delle novità della nuova versione del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) post Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), è rappresentata dalla riclassificazione dell’abuso edilizio e le possibilità di sanatoria previste per le “difformità parziali”.

Fuori dai casi delle nuove tolleranze costruttive-esecutive (entro le quali la difformità non costituisce più una violazione), il Decreto Salva Casa ha suddiviso gli abusi edilizi tra quelli:

  • realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
  • realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività leggera o pesante.

Nel primo caso resta vigente l’attuale versione dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia (TUE) che sostanzialmente prevede:

  • sanatoria vincolata al requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (la doppia conformità);
  • pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate all’art. 16 del TUE;
  • silenzio-rigetto sull’istanza in caso di mancata pronuncia dell’amministrazione entro 60 giorni.

Soprattutto il primo requisito (la doppia conformità) ha da sempre escluso la possibilità che l’amministrazione potesse condizionare il rilascio della sanatoria alla realizzazione di uno o più interventi/prescrizioni. La sanatoria condizionata, come ammesso dalla giurisprudenza amministrativa, postulerebbe l’assenza del requisito della doppia conformità richiesto dalla normativa edilizia.

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