Abusi edilizi e vicinitas: il no del TAR al silenzio inerzia della PA
di Redazione tecnica - 05/03/2024
Nel caso di segnalazione di abusi edilizi commessi da un terzo soggetto, l’amministrazione è tenuta a definire il procedimento e a darne riscontro tutte le volte in cui l’istante abbia una legittima aspettativa sulla sua definizione.
Silenzio inerzia della PA: il no del TAR
Un nuovo caso di inerzia della PA è al centro della sentenza del TAR Sicilia del 27 febbraio 2024, n. 734, con la quale il giudice amministrativo ha dato ragione al proprietario di un appartamento sottostante a quello in cui sarebbero stati realizzati dei lavori illegittimamente assentiti e per i quali ha presentato un esposto.
Nel dettaglio, i lavori sarebbero stati autorizzati con un permesso di costruire in sanatoria privo di nulla osta dell’Ufficio del Genio Civile, che si era solo limitato ad espimere un parere sui lavori riguardanti l’altezza del solaio e che di fatto precludevano l’abitabilità nell'altro appartamento, da cui la legittimazione alla presentazione della denuncia e del successivo ricorso.
A seguito dell’esposto, il Comune aveva notificato l'avvio del procedimento per la demolizione delle opere, “con riserva di avvisare soggetti estranei al procedimento qualora, dopo la fase istruttoria, dovesse emergere nei loro confronti un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante” e che “rilevando discordanze nella rappresentazione grafica delle opere oggetto di sanatoria con altre, figurativamente previste come esistenti, risultano sufficienti elementi a questo ufficio per procedere all’annullamento in auto tutela del predetto titolo abitativo ed agli adempimenti conseguenziali”.
Trascorso un anno senza alcun riscontro, il ricorrente ha diffidato l'Amministrazione, che ha solo comunicato la sospensione del procedimento di demolizione in attesa di ricevere comunicazioni da parte del Genio Civile e delle Autorità Giudiziarie.
Da qui il ricorso al TAR, che è stato accolto: spiega il giudice che effettivamente il ricorrente è titolare di una posizione giuridica qualificata che lo ha legittimato a presentare una istanza finalizzata ad ottenere un provvedimento espresso di repressione degli eventuali abusi del terzo; conseguentemente, l’inerzia dell’amministrazione è illegittima e che il Comune ha l’obbligo di concludere il procedimento e di adottare un provvedimento espresso.
Abusi edilizi: la vicinitas legittima l'interesse alla repressione dell'illecito
Sul punto, ha ricordato il costante orientamento giurisprudenziale quello secondo cui nei casi di abusivismo edilizio e in riferimento alla garanzie offerte dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, l’amministrazione è tenuta a definire il procedimento tutte le volte in cui, così come in questo caso, l’istante abbia una legittima aspettativa a conoscere la determinazione dell’amministrazione in ordine al possibile abuso edilizio commesso dal terzo.
In particolare:
- in linea generale, l’obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento espresso, ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione;
- nel caso della vigilanza edilizia l’obbligo di provvedere emerge, ormai pacificamente, sia nella giurisprudenza appena richiamata, sia dal tenore della disciplina edilizia avente natura ed effetti di normativa di principio (cfr. art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001);
- in generale il proprietario confinante con l’immobile, nel quale si assuma essere stato realizzato un abuso edilizio, ha un interesse tutelato alla definizione dei procedimenti relativi all’immobile medesimo entro il termine previsto dalla legge, tenendo conto dell'interesse sostanziale che, in relazione alla vicinanza, egli può nutrire in ordine all'esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori da parte dell'organo competente.
Il ricorso è stato quindi accolto, obbligando il Comune a pronunciarsi sull’istanza, nominando già il Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’ente locale.
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