Abusi formali e sostanziali: la sanzione pecuniaria non può essere la stessa
di Redazione tecnica - 27/07/2022
È costituzionalmente illegittima, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la legge della Regione Lazio n. 15/2008 ("Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia"), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. c), numero 2), della legge della Regione Lazio n. 1/2020 ("Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione"), nella parte in cui subordina il rilascio del permesso di costruire in sanatoria al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, anziché in un importo pari a due volte il contributo di costruzione, previsto dall'art. 34 del T.U. Edilizia.
Oblazione per abusi formali e abusi sostanziali: la sentenza della Corte Costituzionale
Lo ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale n. 165 dell’1 luglio 2022, a seguito dell’ordinanza n. 180/2021 del TAR Lazio, che ha sollevato la questione di legittimità. La questione nasce dopo che una società di costruzioni ha impugnato il provvedimento del Comune con cui è stato determinato un importo dovuto a titolo di oblazione, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per opere eseguite in discostamento dal posseduto permesso di costruire, importo pari al doppio del conseguenziale incremento del valore di mercato dell’immobile.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR ha solleva la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo:
- in primo luogo, la norma violerebbe il principio di uguaglianza in quanto tratta in maniera uguale situazioni diverse: il costo dell’oblazione per abuso sanabile, in quanto conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, è stabilito in misura pari alla sanzione pecuniaria («pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere» abusive) prevista dall’art. 18 della legge reg. Lazio n. 15 del 2008 per lo stesso intervento edilizio, ma non sanabile e non tecnicamente demolibile;
- in secondo luogo, la norma censurata sarebbe irragionevole perché, fissando l’ammontare dell’oblazione nel doppio della sanzione comminata dall’art. 20, comma 1, della legge reg. Lazio n. 15 del 2008 per le ipotesi di interventi eseguiti in base a titolo annullato, di ufficio o in via giurisdizionale, e non abbattibili, regolerebbe in maniera deteriore una fattispecie meno grave, con ulteriore contrasto con i princìpi di gradualità ed adeguatezza desumibili dagli artt. 34, 36 e 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Nell'affrontare la questione, la Corte Costituzionale ha ricordato checon l’art. 22 della legge regionale Lazio n. 15/2008 il legislatore regionale ha quantificato la somma dovuta, non in misura unica per tutti i tipi di illecito sanabile e parametrata al contributo di costruzione, come stabilito dal legislatore statale (art. 36 t.u. edilizia) e da altre leggi regionali, bensì in misura gradata a seconda della tipologia dell’opera e correlata, nel testo applicabile ratione temporis, al valore del bene.
Spiegano i giudici della Consulta che “L’identità tra le conseguenze pecuniarie poste a carico di chi abbia realizzato interventi in difformità dal titolo posseduto, ma doppiamente rispettose della disciplina urbanistico-edilizia (sia al momento dell’abuso che al momento della sanatoria), e come tali sanabili (“abuso formale”), e quelle poste a carico di chi abbia realizzato interventi in difformità dal titolo, non sanabili per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia (“abuso sostanziale”), ma di cui non sia praticabile la demolizione, non risulta sorretta da alcuna ragione e dà luogo alla violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata omologazione di situazioni differenti”.
Doppia conformità e fiscalizzazione dell'abuso
La norrmativa statale disciplina ben diversamente le due fattispecie, richiedendo quale corrispettivo:
- il doppio del contributo di costruzione (ex art. 36 t.u. edilizia, c.d. "Accertamento di conformità") per il titolo sanante;
- il più cospicuo doppio del valore venale per l’illecito non demolibile (fiscalizzazione dell'abuso, ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico Edilizia).
Secondo la Corte, la norma censurata ha dato luogo a un regime sanzionatorio irragionevolmente più favorevole per le più gravi ipotesi delle res sostanzialmente illegittime, e solo tollerate dall’ordinamento per impraticabilità dell’abbattimento, rispetto a quelle meno gravi delle res prive di danno urbanistico con deficit di titolo regolarizzabile.
La rilevata irragionevolezza è, altresì, corroborata dal confronto con la normativa statale, che determina la sanzione “alternativa” per gli abusi sopravvenuti (pari al valore venale della porzione eseguita, ai sensi dell’art. 38 t.u. edilizia) in misura sensibilmente maggiore dell’oblazione per il titolo in sanatoria (pari al doppio del contributo di costruzione, ai sensi art. 36 t.u. edilizia).
In conclusione, siega la Consulta, è evidente la distonia della disciplina con il principio di gradualità del loro trattamento, ragionevolmente correlato al disvalore dell’illecito, evincibile dagli artt. 33, 34, 36 e 38 t.u. edilizia: motivo per cui è stata sancita l'illegittimità costituzionale della nomra.
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