Accertamento abusi edilizi: ANAC sull'accesso agli atti
di Redazione tecnica - 18/10/2023
L'art. 27, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) fonda l'attività di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e la conseguente repressione di eventuali illeciti, sulla constatazione dell'inosservanza di norme di legge e di regolamento, prescrizioni degli strumenti urbanistici e modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Una constatazione che può arrivare direttamente dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini.
La denuncia dell'abuso edilizio
A seguito dell'accertamento di un abuso edilizio richiesto da un cittadino, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di un Comune ha chiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di esprimersi in merito alla gestione del connesso procedimento di accesso agli atti da parte del cittadino esponente.
Sostanzialmente, che diritto ha il cittadino in merito alla sua segnalazione? Può chiedere al Comune maggiori dettagli sul procedimento attivato a seguito della segnalazione del possibile abuso edilizio?
Ha risposto a questa domanda l'Autorità Nazionale Anticorruzione con atto del Presidente del 26 settembre 2023, n. 4111 che, pur attenendo a scelte di natura discrezionale spettanti all'amministrazione comunale sulle quali non può esprimersi nel merito, in ottica di leale cooperazione tra istituzioni ha fornito alcune indicazioni di massima sulla gestione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, su quello di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990.
L'accesso agli atti
Nel caso di segnalazione di una possibile violazione della normativa urbanistico-edilizia, l’esponente non assume il ruolo di "parte" del procedimento, in quanto non risulta titolare di una situazione giuridicamente rilevante. Tuttavia, quest’ultimo - in qualità di cittadino - avrà diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal soggetto pubblico nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa.
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare gli esiti del procedimento attivato su impulso del cittadino, il quale, in caso di inosservanza, può proporre istanza di accesso civico “semplice” ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 33/2013 che dispone:
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
ANAC ricorda che la norma impone la pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi d’indirizzo politico e dai dirigenti esclusivamente in forma di “elenchi”. Gli enti, nell’ambito della propria discrezionalità e al fine di implementare la trasparenza delle attività, possono comunque decidere di pubblicare i provvedimenti in forma integrale, sebbene debitamente omissati nel rispetto della disciplina della privacy.
Accesso civico generalizzato
L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone il c.d. accesso civico generalizzato:
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
In tal caso, l’amministrazione valuta se accogliere o rigettare la richiesta esclusivamente al ricorrere di uno dei limiti previsti dall’art. 5-bis dello stesso D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi del quale:
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è
rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti
a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello
Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì
rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la
disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o
giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto
d'autore e i segreti commerciali.
ANAC ricorda che l'accesso civico generalizzato si sostanzia in una forma di accesso “non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione”.
Accesso generalizzato e semplice: le differenze
Diversamente da quello semplice, l'accesso generalizzato non è limitato a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ed improntato alla più ampia conoscibilità, incontrando come unici limiti “il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2” e “delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)”.
Tale istituto si differenzia altresì dall’accesso “documentale” di cui alla Legge n. 241/1990, in base alla quale il privato che chieda di conoscere un atto amministrativo deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, dovendosi escludere che l’istituto possa tradursi in uno strumento di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.
L’accesso documentale, pertanto, consente una conoscenza in profondità, sebbene limitata ai dati “pertinenti”. Spetta, in ogni caso, all’amministrazione effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti, contemperando l’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa con la tutela di interessi superiori, quali quelli declinati dall’art. 24 della legge n. 241/1990.
ANAC ricorda, comunque, l'opportunità che l’ente dia atto in motivazione delle valutazioni svolte, rappresentando in modo chiaro le ragioni di un eventuale rigetto dell’istanza, riconducibili alla mancanza dei presupposti normativi (ad esempio, assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, indisponibilità del documento richiesto, ecc.) ovvero alla sussistenza di uno o più limiti previsti dal citato art. 24.
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