Accesso ad atti relativi all'esecuzione appalto: ok con interesse qualificato

di Redazione tecnica - 26/09/2024

L’Amministrazione non può negare l’accesso agli atti relativi all’esecuzione di un appalto, se il soggetto che lo richiede ha un interesse qualificato a farlo, come il possibile subentro nell’affidamento nel caso di irregolarità.

Accesso ad atti: consentito anche per la fase di esecuzione dell'affidamento

Sulla base di questi presupposti, il TAR Sicilia, con la sentenza del 23 settembre 2024, n. 3149, ha accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di accesso alla documentazione che accertava la corretta esecuzione del servizio oggetto di un appalto.

Il servizio, consistente nel deposito custodito di auto sottoposte a sequestro giudiziario, poteva essere assegnato solo a soggetti iscritti nell’apposito elenco della Prefettura. Il ricorrente ha quindi richiesto accesso alla documentazione attestante che il servizio venisse svolto correttamente e senza che i veicoli venissero portati anche in depositi non autorizzati. Questo perché, in caso di esecuzione difforme dal contratto, il servizio poteva essere subappaltato o dato in concessione a un altro operatore, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

L’Amministrazione aveva respinto la richiesta di accesso ritenendola “preordinata a un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione e in quanto ad oggetto indeterminato”; di contro, il ricorrente ha ribadito il proprio interesse qualificato all’accesso, essendo un operatore iscritto all’elenco dei soggetti autorizzati e quindi potenzaile “sostituto” in caso di difformità nello svolgimento del servizio.

Accesso atti di esecuzione appalto: ok se c'è interesse qualificato

Il TAR ha dato ragione al ricorrente: la richiesta di accesso era pienamente giustificata da un interesse qualificato, finalizzato ad accertare le modalità di esecuzione dell'appalto e quindi se, l’OE potessa reclamare l’adozione dei conseguenti provvedimenti in proprio favore.

Il giudice ha quindi escluso la formulazione di generalizzata istanza di accesso agli atti, in quanto ciascuno dei documenti di cui è stata chiesta l’ostensione rileva ai fini che sono stati indicati.

Né può ritenersi che sia intervenuta la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la richiesta di accesso non concerne la procedura di gara, ma le modalità di esecuzione del contratto. Il ricorso è stato quindi accolto, con richiesta all'Amministrazione di produrre la documentazione richiesta.



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