Accesso civico e accesso documentale: il diniego deve essere motivato

di Redazione tecnica - 14/04/2023

Il diniego di accesso civico o di accesso documentale va sempre adeguatamente motivato perché non sia illegittimo e non leda gli interessi giuridici del soggetto che ne richiede l’ostensione.

Accesso civico e accesso documentale: quando il diniego è illegittimo

Lo conferma il TAR Lombardia, con la sentenza n. 590/2023, con la quale è stato accolto il ricorso di un operatore contro il diniego d’accesso ai documenti relativi a un procedimento per la realizzazione di un impianto, a seguito dell’istanza presentata sia ai sensi degli artt. 5 e segg. del d.lgs. n. 33/2013 (accesso civico) che ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990 (accesso documentale).

Secondo l’Amministrazione, la documentazione richiesta avrebbe contenuto informazioni riservate su strategie commerciali e dati finanziari rientranti nel know-how aziendale, perciò sottratte all’accesso civico e inoltre non sarebbe stato ravvisabile la sussistenza di un interesse apprezzabile, concreto ed attuale ad avere accesso alla documentazione richiesta.

L’accesso civico: partecipazione dei cittadini alle attività della P.A.

Spiega il Tribunale amministrativo che l’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 disciplina una particolare forma di accesso agli atti amministrativi denominata “accesso civico”, che riconosce a chiunque e senza necessità di specificare quale sia l’interesse che si intende soddisfare con la richiesta di ostensione, il diritto di accedere a tali atti.

La norma in origine riguardava solo gli atti per i quali non fosse stata effettuata la pubblicazione obbligatoria prevista dalla vigente normativa; successivamente, la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico è stata estesa a tutti gli atti amministrativi, quindi anche a quelli per i quali non sia prevista la pubblicazione obbligatoria, fatte salve le eccezioni stabilite dal successivo art. 5-bis, per il quale si parla invece di “accesso civico generalizzato”.

La funzione dell’accesso civico generalizzato è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali svolte dalle pubbliche amministrazioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La giurisprudenza ha poi chiarito che tale particolare forma di accesso, ampliando di molto la possibilità di conoscenza da parte del pubblico delle informazioni detenute dalla p.a. e, quindi, di partecipazione dei cittadini alla funzione amministrativa ne garantisce la democraticità e ne favorisce il buon andamento; si è quindi ritenuto che l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato costituiscano attuazione dei principi di partecipazione democratica all’attività pubblica, di trasparenza, di buon andamento e di sussidiarietà sanciti negli artt. 1, 2, 97 e 118 Cost. e, che per questa ragione, le determinazioni negative assunte sulle relative istanze necessitino di approfondita motivazione.

Accesso documentale: tutela dei propri interessi

La stessa giurisprudenza ha anche chiarito che tali istituti non hanno comportato il superamento delle forme di accesso agli atti amministrativi previste dalla legge n. 241/1990, ma ne hanno comportato un ampliamento: mentre l’accesso disciplinato da quest’ultima legge è assicurato per consentire al richiedente di soddisfare o tutelare una situazione giuridicamente tutelata e correlata al documento che si intende conoscere (need to know), e consente perciò un accesso più penetrante ma meno esteso, l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato hanno, come detto, la funzione di favorire la partecipazione dei privati alla funzione amministrativa indipendentemente dalla sussistenza di un loro particolare interesse correlato ad una situazione giuridicamente tutelata (right to know),e consente perciò un accesso più esteso ma meno penetrante assicurato solo ove non si superino i limiti indicati dal citato art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. Essendo le due forme di tutela complementari, la medesima istanza può essere proposta per farle valere entrambe.

Accesso civico generalizzato: i limiti

Fra i limiti previsti dal citato art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, vi è quello indicato al comma secondo, lett. c), il quale vieta la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato quando esso possa comportare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse, facente capo a persona fisica o giuridica privata, di carattere economico e commerciale, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Questa previsione ha la finalità di proteggere l’interesse degli operatori economici privati, che svolgono attività in regime di libero mercato, a mantenere riservati dati che, se conosciuti dai concorrenti, darebbero a questi ultimi un indebito vantaggio con conseguente distorsione della concorrenza.

Diniego di accesso va adeguatamente motivato

Pur ammettendo che la norma protegga anche gli interessi delle società pubbliche (in quanto enti formalmente privati), è necessario che il provvedimento di diniego di accesso civico generalizzato illustri adeguatamente le ragioni per le quali la conoscenza della documentazione richiesta possa incidere negativamente sugli interessi economici di tali società, chiarendo quali attività esse svolgano in regime di libera concorrenza e in che modo la rivelazione dei dati possa porle in una posizione di ingiusto svantaggio nei confronti dei concorrenti.

In questo caso, l’Amministrazione si è limitata a rilevare, in maniera del tutto generica, che l’ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente conterrebbe informazioni riservate in quanto relative a strategie commerciali e dati finanziari rientranti nel know-how aziendale, senza però chiarire se le società pubbliche a cui questa documentazione si riferisce svolgano effettivamente attività in regime di libero mercato e le ragioni per le quali la rivelazione dei dati possa distorcere a loro danno la concorrenza.

Il TAR ha quindi ritenuto illegittimo il diniego opposto all’istanza di accesso civico generalizzato, così come tale ha ritenuto quello nei confronti della richiesta di accesso documentale: essa ha lo scopo di consentire al titolare di un interesse corrispondente ad una situazione giuridica tutelata correlata ad un documento amministrativo di soddisfare, o tutelare tale situazione giuridica accedendo al documento. Questo interesse, ai sensi dell’art. 22, primo comma, lett. b), della legge n. 24/1990, deve essere diretto, concreto e attuale.

In questo caso, la ricorrente ha adeguatamente chiarito quale sia l’interesse sotteso alla sua istanza di accesso, rilevando di essere un operatore del settore potenzialmente pregiudicato dalla decisione di affidare a società in house il servizio in oggetto. Di coseguenza, deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Il ricorso è stato quindi accolto, annullando il diniego di accesso e condannando l’Amministrazione a rilasciare la documentazione richiesta.



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