Accesso alla documentazione di gara: chiarimenti dal TAR

di Redazione tecnica - 12/04/2023

L’accesso alla documentazione amministrativa concernente i concorrenti di una gara va consentito anche prima dell’aggiudicazione dell’appalto, perché a essere differito è soltanto il termine per l’ostensione della documentazione relativa all’offerta economica o alla verifica dell’anomalia dell’offerta.

Accesso a documentazione amministrativa in fase di gara: la sentenza del TAR

Lo specifica il TAR Puglia nella sentenza n. 314/2023, con la quale ha accolto il ricorso di un operatore contro il diniego di accesso alla documentazione amministrativa relativa ai concorrenti di una gara opposto da una Stazione appaltante, che lo avrebbe consentito soltanto dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

Nel valutare il caso, il giudice amministrativo ha preliminarmente ricordato quanto disposto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero che, fatta salva la disciplina prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, “il diritto di accesso è differito: […] c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione”

Il differimento dell’accessoin relazione alle offerte fino all’aggiudicazione” riguarda esclusivamente il contenuto delle offerte, ed è chiaramente posta a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche. Ciò non impedisce l’accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta relativa ai requisiti soggettivi dei concorrenti.

Di conseguenza, l’eventuale differimento del diritto di accesso è illegittimo, in quanto riguarda atti relativi alla documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti in gara ai fini della loro ammissione alla procedura. Si tratta infatti di documenti che attengono ai requisiti di idoneità professionale dei partecipanti alla gara, la cui diffusione non comporta alcuna rivelazione o utilizzazione di segreti d’ufficio.

Conclude il TAR che non sussiste quindi alcuna esigenza di differimento delle richieste di accesso alla documentazione amministrativa dei concorrenti, una volta conclusa la fase delle ammissioni e delle esclusioni, né può dirsi violata alcuna esigenza di riservatezza, essendo ormai noto il contenuto della relativa busta.

Di conseguenza, la Stazione Appaltante ha dovuto mettere a disposizione dell’operatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, la documentazione richiesta.



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