Adeguamento prezzi e varianti migliorative: interviene il MIT

di Redazione tecnica - 20/09/2024

Nel caso di variante migliorativa, è possibile applicare la revisione prezzi prevista dal Decreto Aiuti? A rispondere a un’impresa, impegnata nell’esecuzione di lavori di adeguamento sismico finanziati con il PNRR, è il MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2737.

Revisione prezzi su varianti migliorative: è consentita?

Nello specifico, l’impresa appaltatrice intende presentare una proposta tecnica migliorativa relativa ad alcune voci di consolidamento di pareti in muratura, con un cambio di materiale all'interno di un processo di lavorazione sostanzialmente invariato, con un indubbio vantaggio tecnico oltre a un vantaggio temporale, legato ad una ottimizzazione e velocizzazione delle lavorazioni.

Il progetto in questione è stato redatto nel 2021; il termine di presentazione delle offerte risale al febbraio 2022, per cui ai sensi dell'art 26, comma 6-quater del decreto legge 50/2022, è prevista l'applicazione dell'adeguamento prezzi dei materiali da costruzione nella misura dell'80% del maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario aggiornato. Il contratto è stato stipulato nello stesso 2022.

Da qui due quesiti:

  • il vantaggio economico per l'Amministrazione, derivante dalla proposta tecnica migliorativa avanzata dall'Impresa, va calcolato direttamente sulla revisione del prezzo oppure è necessario che l'Impresa, nel formulare la proposta di revisione economica, faccia necessariamente riferimento al prezzo di contratto, sebbene non più attuale (anno 2022)?
  • in quest'ultimo caso, una volta ricevuta la proposta economica riferita al prezzo di contratto, è comunque possibile procedere all'adeguamento prezzi?

La risposta del MIT

Spiega il MIT che la questione riguarda la fase esecutiva del contratto e che nel caso in cui l’impresa presenti una variante migliorativa, che non altera in modo sostanziale il processo lavorativo ma offre un vantaggio tecnico e temporale, non sussistono i presupposti per applicare la revisione dei prezzi di cui al D.L. n. 50/2022.

La variante infatti ricade nell’ambito dell'art. 8, comma 5 del DM 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»), che regola le modifiche contrattuali durante l'esecuzione dei lavori.

Ne discende che non è possibile procedere con l’adeguamento prezzi partendo dalla nuova proposta economica riferita al prezzo di contratto.



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